Corte di cassazione penale sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228 (ud. 24 ottobre 2013)

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Rivista penale 7-8/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 14 MARZO 2014, N. 12228 (*)
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. MILO – RIC. CIFARELLI ED ALTRI
Concussione y Abuso y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nuova disciplina y Casi c.d. ambigui y
Criteri di valutazione y Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla L.
n. 190/2012, sussiste in presenza di un abuso costrit-
tivo del pubblico uff‌iciale attuato mediante violenza o
minaccia, eplicita o implicita, di un danno contra ius,
da cui deriva una grave limitazione della libertà di au-
todeterminazione del destinatario che, senza ricevere
alcun vantaggio, è posto di fronte all’alternativa di su-
bire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la
promessa dell’indebito. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317)
. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla L.
n. 190/2012, consiste nell’abuso induttivo posto in essere
dal pubblico uff‌iciale o dall’incaricato di pubblico ser-
vizio che con una condotta di persuasione, suggestione,
inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue
la libertà di autodeterminazione del privato, il quale di-
sponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 319 quater)
. Nei casi c.d. ambigui, quelli che possono collocarsi
al conf‌ine tra la concussione e l’induzione indebita,
i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del
vantaggio indebito, che rispettivamente contraddi-
stinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella
loro operatività dinamica all’interno della vicenda
concreta, individuando, all’esito di una complessiva ed
equilibrata valutazione del fatto, i dati più qualif‌icanti.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater)
(*) Questa sentenza è già stata pubblicata per esteso in questa Ri-
vista 2014, 25 con nota di V. VARTOLO, La concussione alla luce della
sentenza delle Sezioni Unite n. 1228/’14. Se ne ripubblica solo la massima
con nota di P. DIGLIO.
LA DISTINZIONE TRA
COSTRIZIONE E INDUZIONE:
DALLA LEGGE N. 190/12
ALLA SENTENZA DELLE
SS.UU. N. 12228/14
di Paolo Diglio
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il criterio quantitativo, detto anche psi-
cologico o “quantitativo-soggettivizzante” dell’intensità della
pressione; 2-1) Le critiche all’indirizzo quantitativo. 2-2)
La divisione interna all’indirizzo quantitativo. 3. l criterio
qualitativo o giuridico o “qualitativo-oggettivizzante” della
natura giuridica del male prospettato dal pubblico agente.
4. Il criterio quantitativo “integrato”, anche detto “misto”,
“sincretista” o “intermedio”. 5. La risoluzione delle Sezioni
Unite. 6. Conclusioni.
1. Introduzione
A maggio del 2013 un collegio giudicante della Sesta Se-
zione penale della Cassazione aveva segnalato alle Sezioni
Unite l’esistenza di una patente distonia interpretativa ve-
nutasi a creare a seguito dell’emenda della disciplina della
concussione operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
(1). Il punto nodale della questione rimessa, ai sensi del-
l’art. 618 c.p.p., all’attenzione del Consesso “a pieni ranghi”
era rappresentato dall’esistenza nell’ambito della predetta
Sezione di tre differenti indirizzi ermeneutici in merito alla
distinzione tra “costrizione” e “induzione”, ossia tra le con-
dotte tipiche della rinnovata fattispecie concussiva (art.
317 c.p.) e della neonata f‌igura dell’induzione indebita a
dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L’Adunan-
za plenaria ha assolto alla sua funzione nomof‌ilattica nel
corso dell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013, al termine
della quale i nove giudici hanno emanato una sentenza, la
cui parte motiva si è potuta compulsare solo lo scorso 14
marzo con il deposito del provvedimento.

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