Corte di cassazione penale sez. I, 8 novembre 2013, n. 45228 (ud. 8 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
considerare che rappresenta un principio fondamentale
dell’ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto
civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevo-
lezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la col-
pa e che, conseguentemente, un comportamento non può
classif‌icarsi come incolpevole non soltanto quando esso
sia qualif‌icato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza
e dalla volontà della condotta e dell’evento), ma anche
quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate
in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad im-
prudenza, negligenza ed imperizia: sicchè non può parlarsi
di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non es-
sendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso
della «ordinaria diligenza e prudenza». In buona sostanza,
deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reci-
proca esclusione tra buona fede e aff‌idamento incolpevole,
da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza
dovuta a colpa, dall’altro, di guisa che l’esistenza dell’un
requisito deve reputarsi incompatibile con l’altro: con l’ul-
teriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi
una condizione di buona fede e di aff‌idamento incolpevole
allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto
ma risultasse pur sempre «conoscibile», se non avesse spie-
gato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato
soggettivo addebitabile a condotta colposa.
In altre parole, per ottenere il riconoscimento del suo
diritto correlato ad un bene conf‌iscato in via def‌initiva, è
da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi
idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa
come assenza di accordi sottostanti che svelino la consape-
volezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contra-
ente poi sottoposto al sequestro) ma anche l’aff‌idamento
incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale,
di un livello di media diligenza - da rapportarsi al caso in
esame - teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo.
Ora, nel caso che ci occupa, la verif‌ica di tali presuppo-
sti è stata operata -da parte del giudice dell’esecuzione - in
modo non condivisibile.
Se da un lato non si è dubitato della buona fede dell’origi-
nario creditore Cariplo (aspetto su cui si tornerà in seguito)
si è di contro ritenuto ostativo al riconoscimento dell’aff‌ida-
mento incolpevole il fatto che il cessionario Castello Finance
abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al
sequestro e alla conf‌isca, dovendosi ritenere «conoscibile» il
vincolo tramite l’impiego della ordinaria diligenza.
Sul tema questo Collegio non ignora -ovviamente - il
precedente rappresentato da sez. I n. 29197 del 2011 ma
rileva che in tale decisione (citata nel provvedimento im-
pugnato) viene preso in esame caso solo apparentemente
analogo, in quanto non risulta - in quella sede - dedotta ed
esaminata espressamente la particolare «modalità» della
cessione del credito qui in rilievo, ossia la cessione mas-
siva di rapporti giuridici in blocco avvenuta (pacif‌icamen-
te in data successiva al sequestro e alla conf‌isca, ferma
restando la precedente iscrizione di ipoteca, risalente al
1996) ai sensi degli artt. 58 e ss. D.L.vo n. 385 del 1993.
Tale modalità di cessione dei rapporti giuridici - da
verif‌icare nella sua effettiva entità, indicata dal ricorrente
in decine di migliaia di posizioni cedute - prevista dalla
legge, rende concretamente inesigibile, in capo al cessio-
nario, la previa verif‌ica delle condizioni giuridiche di tutti
i beni sottoposti a originaria garanzia ipotecaria, correlati
ai crediti ceduti e obiettivamente inf‌luisce circa l’onere di
diligenza richiesto. Del resto, come notato nel fondamen-
tale insegnamento rappresentato da sez. un. n. 9 del 28
aprile 1999, al giudice spetta il compito di valutare l’uso
della diligenza richiesta dalla «situazione concreta» e non
può, dunque prescindersi da tale tipologìa di verif‌ica.
Tale aspetto non risulta suff‌icientemente valutato
nella motivazione del provvedimento impugnato e - sul
punto - risulta pertanto esistente un vizio motivazionale
che andrà colmato anche attraverso la concreta verif‌ica
dell’entità numerica dei rapporti giuridici contestualmen-
te ceduti, realizzabile solo in sede di merito.
Va inoltre osservato che la verif‌ica della buona fede del
soggetto originariamente erogatore del muto ipotecario è
stata anch’essa operata - qui in senso positivo senza tener
conto del fatto che l’istituto bancario (nel caso in esame
la Cariplo) ben avrebbe potuto opporsi al frazionamento
dell’originario mutuo in capo ai successivi acquirenti degli
immobili, nell’ipotesi di condizioni soggettive non rassicu-
ranti in punto di solvibilità, chiedendo un supplemento
di garanzie attraverso il mantenimento della originaria
pretesa nei confronti della società costruttrice. Anche su
tale aspetto, pertanto, è da ritenersi che vada ampliata la
valutazione del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio,
non essendovi preclusioni in merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 8 NOVEMBRE 2013, N. 45228
(UD. 8 OTTOBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. ZAMPETTI – P.M. DELEHAYE – RIC. HETTI
Sentenza penale y Assoluzione y Per vizio totale di
mente y Pronuncia da parte del giudice di sentenza
di condanna al risarcimento dei danni o al paga-
mento di indennità ex art. 2047 c.c. y Impossibilità.
. In caso di proscioglimento dell’imputato per vizio
totale di mente, ancorché accompagnato dall’applica-
zione di misura di sicurezza manicomiale, è esclusa la
possibilità, per il giudice penale, di pronunciare con-
danna al risarcimento dei danni o anche al pagamento
di indennità ai sensi dell’art. 2047 c.c., in applicazione
dell’art. 185 c.p., ostandovi il disposto di cui all’art. 538
c.p.p., in base al quale solo in caso di condanna penale
l’imputato può essere condannato anche al risarcimen-
to dei danni in favore della persona offesa. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 185; c.p.p., art. 538; c.c., art. 2047) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. IV, 23 agosto 2012, Pe-
trali, in questa Rivista 2013, 1079.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29 febbraio 2012 la Corte d’as-
sise d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronun-

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