Corte di cassazione civile sez. Trib., 19 dicembre 2013, n. 28386

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di un veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per
l’intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità
esclusiva all’esercizio dell’impresa.
L’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di
riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico
di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero
del contribuente.
La sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto corretta
applicazione della normativa di riferimento come sopra
illustrata ed ha, altresì, violato l’art. 2697 c.c. avendo ad-
dossato all’Amministrazione l’onere probatorio sulla sus-
sistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito
di imposta.
Inf‌ine, a fronte dei diversi e contrari elementi fattuali
rassegnati dalla parte pubblica (come sopra illustrati)
in ordine alla mancanza di esclusiva strumentalità del
bene, la Commissione Regionale siciliana non ha fornito
una motivazione suff‌iciente, ed adeguata ai principi so-
pra illustrata, laddove ha ritenuto che, ai f‌ini dell’agevo-
labilità dell’investimento consistente nell’acquisto di un
automezzo, fosse suff‌iciente la mera indicazione formale
della qualità dell’automezzo come trascritta nel libretto di
circolazione all’atto dell’immatricolazione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio, anche per il regola-
mento delle spese del presente giudizio di legittimità ad
altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 19 DICEMBRE 2013, N. 28386
PRES. CIRILLO – EST. OLIVIERI – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. ECOTRANS S.A.
(AVV. MARINO) C. AGENZIA ENTRATE ED ALTRI (AVV. GEN. STATO)
Tributi erariali indiretti y Imposta sul valore ag-
giunto y Prestazioni di servizi y Tessere di pedaggio
autostradale per il diritto di transito su autostrade
italiane y Vendita effettuata da una società non re-
sidente in Italia ai propri soci y Assoggettabilità ad
imposta y Conf‌igurabilità y Fondamento.
. In tema di IVA, l’operazione di trasferimento a titolo
oneroso delle tessere di pedaggio autostradale vendute
ai propri soci da una società cooperativa non residente
in Italia e dalla stessa acquistate da una società italia-
na, aventi ad oggetto la cessione del diritto all’accesso
ed al transito sulle autostrade italiane, deve conside-
rarsi, come “prestazione di servizi relativi a bene im-
mobile”, assoggettata ad IVA. Ne consegue che il luogo
di esecuzione della prestazione di servizi va individua-
to in relazione al luogo in cui è sito il bene immobile
sul quale si rif‌lette il diritto trasferito (nella specie
accesso e transito su autostrade italiane), in base al
criterio speciale della territorialità dell’imposta dispo-
sto dall’art. 7, quarto comma, lett. a) del D.P.R. n. 29
ottobre 1972, n. 633, in deroga al criterio generale del
luogo in cui il prestatore di servizi ha stabilito la sede
della propria attività economica, dovendosi escludere
che il diritto all’utilizzo dell’infrastruttura autostra-
dale possa sussistere al di fuori del bene immobile al
quale specif‌icamente si riferisce. (Nella specie, la S.C.,
nell’enunciare il principio, ha confermato la sentenza
di merito, che aveva ritenuto la legittimità del diniego
espresso dall’Uff‌icio all’accoglimento dell’istanza di
rimborso dell’IVA, proposta dalla società cooperativa,
soggetto comunitario non residente e privo di rappre-
sentante nominato ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633
del 1972). (d.p.r. 29 ottobre 1972, n. 633, art. 7; d.p.r. 29
ottobre 1972, n. 633, art. 17) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si esprimono
Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14068, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La
Tribuna; Cass. civ. 27 luglio 2011, n. 16436, ibidem; Cass. civ. 26 mag-
gio 2010, n. 12834 e Cass. civ., 25 luglio 2002, n. 10925, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ECOTRANS s.a. società cooperativa, con sede in Fran-
cia, costituita da società di trasporto (già Coop.T.ro.de.op.
services), avendo acquistato in Italia tessere per pedaggi
autostradali (ovvero il titolo per la fruizione, dietro corri-
spettivo, di prestazioni di servizi consistite nell’utilizzo di
infrastrutture stradali) successivamente cedute a titolo
oneroso ai propri soci, proprietari dei mezzi di trasporto
che sono transitati sulle autostrade, ha chiesto il rimborso
dell’IVA relativa alle fatture passive emesse nell’anno 2002,
ai sensi dell’art. 38 ter D.P.R. n. 633/1972, quale soggetto
comunitario non residente e privo di rappresentante nomi-
nato ai sensi dell’art. 17 medesimo decreto presidenziale e
di stabile organizzazione in Italia.
L’Uff‌icio opponeva diniego sostenendo che le presta-
zioni di servizi erano state acquistate dalla società quale
mero “rivenditore od intermediario” dei servizi, essendo
state cedute le tessere di pedaggio ai soci della coopera-
tiva, in tal modo essendo stata realizzata una operazione
attiva imponibile nel territorio nazionale, difettando quin-
di le condizioni legali per erogare il rimborso chiesto dalla
società cooperativa.
Il diniego di rimborso veniva annullato dalla CTP di
Pescara adita dalla società con decisione integralmente
riformata con sentenza 5 luglio 2006 n. 103 dalla Commis-
sione tributaria della regione Abruzzo.
I Giudici territoriali ritenevano ostativa al rimborso la
effettuazione di operazioni attive da parte della società
nel territorio italiano (rivendita ai soci delle tessere per
pedaggi autostradali), atteso che le prestazioni di servizi
non erano state utilizzate dall’acquirente nell’esercizio
della propria attività d’impresa, ma erano state cedute a
titolo oneroso ai singoli soci della cooperativa da indivi-
duare quali esclusivi destinatari delle prestazioni di ser-
vizio. Peraltro questi ultimi avrebbero potuto richiedere
il rimborso IVA soltanto nel caso in cui avessero effettuato
l’acquisto da soggetto passivo d’imposta in Italia, e dunque
soltanto se la società cooperativa avesse previamente ri-
chiesto l’attribuzione di partita IVA ai sensi dell’art. 35 ter

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