Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 13 FEBBRAIO 2014, N. 3394
PRES. ED EST. CICALA – RIC. AGENZIA DEL TERRITORIO (AVV. GEN. STATO) C.
SAROLDI ED ALTRI
Tributi (in generale) y Accertamento tributario y
Accertamento catastale y Atto di classamento y Pro-
posta avanzata dal contribuente tramite procedura
DOCFA y Rigetto dell’Uff‌icio y Adeguata motivazio-
ne, ancorché sommaria y Obbligo y Sussistenza.
. L’atto con cui l’Amministrazione disattende le indica-
zioni del contribuente circa il classamento di un fabbri-
cato deve contenere una adeguata – ancorché sommaria
– motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed
eventuale controversia giudiziaria. Conseguentemente,
l’Uff‌icio non può limitarsi a comunicare il classamento
che ritiene appropriato, ma deve anche fornire un qual-
che elemento che spieghi perché la proposta avanzata
dal contribuente con la Docfa viene disattesa. (Mass.
Redaz.) (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; d.p.r. 23
marzo 1998, n. 138, art. 4; l. 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 3; d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 13 GIUGNO 2012, N. 9629
PRES. CICALA – EST. DI BLASI – P.M. SEPE (DIFF.) – RIC. AGENZIA DEL
TERRITORIO (AVV. GEN. STATO) C. DE MARIA (N.C.)
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Accertamento catastale y Atto di riclassamento y
Motivazione y Contenuto.
. In tema di estimo catastale, quando procede all’attri-
buzione di uff‌icio di un nuovo classamento ad un’unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Ter-
ritorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto
di motivazione, deve specif‌icare se tale mutamento è
dovuto a trasformazioni specif‌iche subite dall’unità im-
mobiliare in questione, oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca
l’unità immobiliare. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo
caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secon-
do caso l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei
parametri relativi alla microzona, a seguito di signif‌ica-
tivi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Tali
specif‌icazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie
per rendere possibile al contribuente di conoscere il
presupposti del riclassamento, di valutare l’opportu-
nità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e
di approntare le proprie difese con piena cognizione
di causa, nonché per impedire all’Amministrazione,
nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di
addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni
diverse rispetto a quelle enunciate. (d.p.r. 1 dicembre
1949, n. 1142, art. 9; d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138, art. 4;
l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; l. 30 dicembre 2004,
n. 311, art. 1) (2)
(1, 2) Con la seconda delle pronunce in epigrafe la S.C. si discosta
da quanto precedentemente statuito in Cass. civ. 10 febbraio 2012, n.
1937, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 23 novem-
bre 2010, n. 22313, ibidem.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia del territorio ricorre per cassazione avver-
so la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Liguria 105/06/10 del 7 ottobre 2010 che rigettava
l’appello dell’Uff‌icio, affermando l’illegittimità dell’atto
con cui il bene di proprietà dei contribuenti era stato
(disattendendo le indicazioni contenute nella DOFCA pre-
sentata a seguito di lavori di ristrutturazione) qualif‌icato
come A2 (civile abitazione) anzicchè come A4 (abitazione
popolare).
2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Si ritiene che l’atto con cui l’amministrazione disatten-
de le indicazioni del contribuente circa il classamento di
un fabbricato debba contenere una adeguata - ancorchè
sommaria - motivazione;
che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale
controversia giudiziaria.
Ciò è tanto più evidente ove si considerino le incertez-
ze proprie del sistema catastale italiano che si rif‌lettono
sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca
ogni singola unità immobiliare in una determinata cate-
goria, in una determinata classe di merito e le attribuisce
una “rendita”.
Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferi-
menti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la
elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e
demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi
all’Uff‌icio tecnico erariale (art. 9 D.P.R. l° dicembre 1949,
n. 1142).
L’uff‌icio tecnico erariale procede sulla base di istru-
zioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è
tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio
1941, integrata dalla istruzione II del 24 maggio 1942). Ed
alla circolare n. 5 del 1992.
Dunque l’Uff‌icio non può limitarsi a comunicare il clas-
samento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un
qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata
dal contribuente con la Dofca viene disattesa.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che
tali elementi facevano difetto; e che l’Uff‌icio non ha nep-
pure in sede contenziosa fornito elementi per una corretta
valutazione della sua pretesa.

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