Corte di cassazione civile sez. III, 31 gennaio 2014, n. 2186

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
del danno ex artt. 18, primo comma, e 23 legge n. 990 del
1969), che, ancora, in caso di azione diretta contro l’im-
presa designata, qualora il veicolo non risulti coperto da
assicurazione (e anche in questo caso deve essere chia-
mato in giudizio anche il responsabile del danno ex art.
23 legge n. 990 del 1969). La norma non pone, dunque,
alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale
l’azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento
stragiudiziale delle istanze risarcitorie a f‌ini def‌lattivi
delle controversie, concedendo a tal f‌ine all’assicuratore
(o all’impresa designata), su cui grava l’obbligo di paga-
mento dell’indennizzo assicurativo, un adeguato spatium
deliberandi.
2.3. Nel caso di specie costituisce cosa giudicata la
declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle
Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal
F.G.V.S., avendo l’originaria attrice e odierna ricorrente
impugnato la decisione di primo grado limitatamente al
capo della sentenza che dichiarava il difetto di legitti-
mazione passiva di F.B., quale responsabile civile. Non è,
invece, intervenuto giudicato su quest’ultimo capo della
decisione di primo grado; e ciò perché il Tribunale è perve-
nuto alla conferma della sentenza appellata, attraverso un
percorso argomentativo che prescinde totalmente dalla
questione, espressamente sollecitata dall’atto di appello,
dell’identif‌icabilità del responsabile civile nella persona
dell’appellato, evidentemente ritenendo assorbita la que-
stione stessa nel pregiudiziale rilievo d’uff‌icio di impropo-
nibilità della domanda ex art. 22 legge n. 990/1969.
In altri termini - indiscusso e indiscutibile il difetto di
legittimazione passiva dell’impresa designata ed attesta-
ta, altresì, dalla stessa decisione impugnata la preventiva
costituzione in mora della s.p.a. Unipol (identif‌icata dal
primo giudice come l’assicuratore del veicolo investitore)
- il Giudice di appello, pur senza affrontare la questione
della legittimazione passiva dell’appellato, quale respon-
sabile civile del mezzo investitore, è pervenuto al rilievo di
improponibilità, sul presupposto che la domanda di risar-
cimento danni, siccome circoscritta al solo responsabile
civile, avrebbe dovuto essere preceduta dalla costituzione
in mora del soggetto, identif‌icato come tale dalla parte at-
trice.
2.3. Senonchè si tratta di una soluzione applicativa, che
non trova riscontro nella lettera della norma, che individua
con chiarezza il destinatario del preventivo atto di messa
in mora, esclusivamente, nell’assicuratore ed è, altresì,
smentita dalla ratio legis, pur correttamente indicata dal
Tribunale, che è quella di favorire, nel cosiddetto spatium
deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indenniz-
zo senza far luogo alla fase giudiziale contenziosa, sottra-
endo nel contempo l’assicuratore ad un aggravio di costi di
gestione del servizio. Se, dunque, l’onere previsto dall’art.
22 cit. va assolto - per quanto sopra evidenziato - anche
quando la domanda venga proposta nei confronti del solo
responsabile civile (anche perché lo stesso può chiamare
in garanzia l’assicuratore), erroneamente il Tribunale ha
ritenuto che, in tal caso, l’atto di costituzione in mora deb-
ba essere rivolto al medesimo responsabile civile.
In def‌initiva il ricorso va accolto, dovendosi affermare
il principio, conforme al quesito proposto, secondo cui, in
tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di
cui all’art. 22 legge n. 990 del 1969 - poiché la ratio della
disposizione è quella di favorire, nel cosiddetto spatium
deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indenniz-
zo senza far luogo alla domanda giudiziale - deve essere
formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è
idonea ai f‌ini della proponibilità della domanda giudiziale
di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo
responsabile civile, anche se nei confronti di costui nes-
suna richiesta preventiva sia stata inoltrata.
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata,
con rinvio ad altro giudice, individuato nel Tribunale di
Napoli, che deciderà uniformandosi al principio indicato
e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 31 GENNAIO 2014, N. 2186
PRES. PETTI – EST. CIRILLO – P.M. – RIC. TALIANI ED ALTRO (AVV.TI CARBONI S.,
CARBONI G. E AMERINI) C. FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Liquidazione dei danni
y Massimale y Direttiva n. 84/5/Cee del consiglio y
Adeguamento da parte dello Stato italiano y Tempi-
stica y Inosservanza y Conseguenza.
. In materia di assicurazione della responsabilità civile
da circolazione stradale, l’obbligo per lo Stato italiano,
previsto dall’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5/
CEE, di innalzare il massimale di assicurazione f‌ino
alla soglia ivi indicata entro il 31 dicembre 1987, era su-
scettibile di differimento al 31 dicembre 1990 solo se,
entro l’originaria scadenza, fosse comunque intervenu-
to un aumento in misura pari alla metà della differenza
tra l’importo “a regime” e quello in vigore alla data del
1 gennaio 1984, con la conseguenza che, in assenza di
un tempestivo intervento normativo di “adeguamento
intermedio”, vanno direttamente applicati, a far data
dal 1 gennaio 1988, i valori previsti dalla citata diret-
tiva. (Mass. Redaz.) (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
21; l. 9 gennaio 1991, n. 20; dir. 30 dicembre 1983, n.
5, art. 5) (1)
(1) La sentenza in epigrafe appare in linea con quanto già affermato
dalla S.C. nelle sentenze: Cass. civ. 3 agosto 2005, n. 16238, in questa
Rivista 2006, 1102 e Cass. civ. 1 agosto 2001, n. 10490, ivi 2002, 594.
Per utili riferimenti in materia, v., inoltre, Cass. civ. 5 dicembre 2003,
n. 18642, ivi 2004, 380.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 8 maggio 1990 Gianfranco Picchianti rimane-
va vittima di un incidente stradale. Citava quindi a giudi-
zio, davanti al Tribunale di Grosseto, Patrizio Boccaccini,

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