Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 23,

legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive; Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalita', della periodicita' e dei protocolli di trasferimento delle stesse; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro; Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta

Art. 1.

Funzioni del Casellario degli attivi

  1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito definito ´Casellarioª, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresi' le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall'lNPS.

  2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.

  3. L'unita' di rilevazione dell'Anagrafe e' costituita dal soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.

    Art. 2.

    Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi

  4. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243 del 2004.

  5. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonche' a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.

  6. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti...

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