DETERMINAZIONE 16 gennaio 2002 - Attuazione del casellario informatico delle imprese qualificate. (Determinazione n. 1/2002)

IL CONSIGLIO I. Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) prevede che

1) l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici cura la formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); 2) sia istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici il casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni inviate all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); 3) nel predetto casellario vanno inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati (art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)

  1. ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A. e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza; c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione; e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione; f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato; h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita; i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in locazione finanziaria; m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti; n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita'; o) eventuali procedure concorsuali pendenti; p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti; q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio; r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti; s) eventuali falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle...

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