Carrelli semoventi per movimentazione - Applicabilita' degli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 50/98.

Carrelli semoventi per movimentazione - Applicabilita' degli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n.

547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro Alle regioni - Assessorati alla sanita' Al Ministero dell'industria - D.G.P.I.

Al Ministero della sanita' - Dipartimento prevenzione All'Ispesl - D.T.S. - D.Om.

All'INAIL - Centro studi e servizi e prevenzione Alla Confindustria All'Intersind Alla Confapi Alla Confartigianato Alla CNA Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Confcommercio Alla C.G.I.L.

Alla C.I.S.L.

Alla U.I.L.

Alla U.G.L.

Alla CISAL Alla ANIMA/AISEM All'ASCOMAC

Sono pervenute a questo Ministero richieste di parere per conoscere le caratteristiche tecniche ed i requisiti di idoneita' delle misure di protezione richieste dalle disposizioni di cui agli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, nel caso dei carrelli semoventi per movimentazione.

Al riguardo, considerato che per le attrezzature in oggetto da piu' parti sono state segnalate anche presunte difformita' di interpretazione del concetto di sicurezza quale deducibile dall'esame comparato delle disposizioni citate, di quelle corrispondenti contenute nel decreto legislativo n. 304/1991 e di quelle emanate con circolare di questo Ministero n. 9/1979, precisato che ad avviso di questo Ministero, di fatto, non sussistono, per i motivi successivamente esposti, le difformita' segnalate e su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni circa le misure tecniche da ritenersi idonee a fronte dei rischi di seguito distintamente presi in considerazione.

  1. Azionamento accidentale degli organi di comando per la manipolazione dei carichi.

    Per quel che attiene a questo aspetto, occorre rilevare che, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 indica fra le misure idonee per far fronte al rischio di azionamento accidentale degli organi di comando, alternativamente, un'adeguata conformazione degli stessi o una loro protezione, il decreto legislativo n.

    304/1991 (che recepisce direttive comunitarie finalizzate alla progettazione e costruzione di prodotti sicuri) considera l'aspetto di sicurezza degli organi di comando nel contesto generale del carrello ed indica nell'allegato tecnico i requisiti che gli stessi devono possedere nel complesso globale della macchina.

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