DECRETO 21 settembre 2005, n. 235 - Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 21 settembre 2005, n.235 Regolamento concernente il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente

effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, che, nel disciplinare il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, prevede che con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione d'esame; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/30398 del 13 giugno 2005);

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Attivita' didattica

  1. L'attivita' didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonche', qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi od uffici di altre Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario

    ´Art. 29 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

  2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

  3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato - ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la...

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