Liquidazione della società e tecniche di controllo del capitale sociale: la responsabilità penale dei liquidatori per la indebita ripartizione dei beni sociali
Autore | Davide Romano |
Pagine | 7-21 |
Page 7
@1. La tutela penale del capitale sociale nella riforma dei reati societari
Nelle ´linee generali dell'interventoª della Relazione governativa al D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61 si legge che ´l'esigenza di razionalizzazione si traduce, in sede di attuazione, in primo luogo nella riduzione drastica del numero di reati. Basti pensare [...] alla contrazione del numero di fattispecie criminose previste a tutela dell'integrità del capitale sociale, unificando quelle caratterizzate da una sostanziale omogeneità tra le condotte ed un identico contenuto offensivo, a cui razionalmente corrisponde oggi un medesimo trattamento sanzionatorioª.
Sennonché, alla ´programmaticaª declaratoria di tutela del bene giuridico-capitale sociale, segue nei fatti
La riforma dei reati societari, infatti, non ha inciso soltanto sul sistema dei controlli dell'informazione societaria ma, come avremo modo di dimostrare, ha profondamente ridimensionato anche il tessuto normativo di tutela penale del capitale sociale, rendendolo assolutamente inefficace.
La premessa non sembri oltremodo perentoria. Ed infatti, nonostante il diffuso riconoscimento della ´funzione globale di garanziaª
Se esula dall'economia del presente lavoro l'analisi delle posizioni culturali che, nella dottrina commercialistica ed aziendalistica, si sono succedute sul capitale sociale
L'avvio non può che essere individuato nelle conclusioni della dottrina commercialistica: la modulazione del concetto di capitale sociale in capitale sociale nominale, inteso cioè come somma dei conferimenti - in danaro o in natura - effettuati dai singoli soci al momento della costituzione della società o in sede di trasformazione della società
Il concetto per cui la rigidità del capitale sociale, intesa quale indistribuibilità dell'attivo, è già di per sè garanzia atta a tutelare gli interessi dei creditori sociali è presente nel codice di commercio del 1865 e nel codice di commercio del 1882, dove la garanzia per i creditori è ampliata dall'obbligo dell'accantonamento del fondo di riserva
Il capitale sociale, quindi, riveste la duplice funzione di garanzia dei soci e dei creditori, conservando i connotati di integrità e di effettività. Il capitale sociale è, infatti, ´il necessario punto di Page 8 riferimento della partecipazione dei soci alla società. (...) La partecipazione dei soci alla società è una partecipazione per quote di capitale: si è soci in ragione del fatto di avere sottoscritto, o di avere successivamente acquistato, almeno una quota di capitale; ed è il numero delle quote sottoscritte od acquistate che dà la misura della partecipazione di ciascun socio alle societàª
Vengono così evidenziati i concetti di integrità, come ´disciplina diretta a salvaguardare il vincolo di indistribuibilitàª
È in questo senso che il FORTUNATO individua una funzione atecnica di garanzia del capitale sociale, costituita dalla indistribuibilità dell'attivo
Da queste premesse appare subito evidente - e lo sarà ancora di più attraverso lo studio del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore - che l'inversione degli interessi del legislatore della riforma nella prospettiva di una patrimonializzazione della tutela
Il banco di prova dell'intenzione del legislatore di non focalizzare la tutela penale sull'integrità del capitale sociale, quanto sul patrimonio della società, è chiaramente fornito dal disposto dell'art. 2633 c.c., che prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni, di gran lunga più rilevante di quanto non lo siano altre disposizioni che pure proteggono il capitale sociale. Da ciò il conseguente rischio che la tutela dell'integrità del capitale sociale venga poi concretamente rimessa alla interpretazione giurisprudenziale
La tutela della fase di formazione del capitale sociale è assicurata dall'art. 2632 c.c. che dovrebbe presidiare ´nella fase costitutiva e in quella evolutiva l'effettività del capitale sociale inteso in senso tecnicoª
A parte, quindi, la previsione normativa di cui all'art. 2629 c.c., è evidente come, già dal momento di formazione, il capitale sociale abbia avuto con la riforma del 2001-2002 una minore tutela legislativa. In questa cornice di minore tutela può anche essere spiegata la previsione normativa dell'art. 2629 c.c., che potrebbe sembrare in controtendenza. A ben guardare, infatti, la tutela del bene giuridico preveduta nel reato delle operazioni in pregiudizio dei creditori, pur apparentemente ricollegabile all'effettività ed integrità del capitale sociale, è da rinvenirsi soprattutto nelle problematiche connesse alla fusione ed alla scissione delle società, i cui effetti giuridici possono pregiudicare seriamente il patrimonio della società debitrice
Nella fase liquidatoria della società, allorquando, cioè, il capitale sociale perde la sua funzione atecnica di garanzia, per rimanere esattamente individuabile solo ed esclusivamente come patrimonio sociale, si ravvisa una tutela penale di gran lunga più pregnante, quantomeno dal punto di vista sanzionatorio, rispetto a quella prevista per l'effettività e l'integrità del capitale sociale
Di fronte ad una sostanziale riduzione delle sanzioni penali contenute nella riforma
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA