PROVVEDIMENTO 25 Maggio 2007 - Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-octies, che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio per la definizione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";
Dispone:
Art. 1.
Soggetti obbligati alla comunicazione
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La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' trasmessa al responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare dove e' iscritta l'ipoteca dai soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo.
Art. 2.
Contenuto della comunicazione
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La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonche' del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalita' del sottoscrittore e l'indicazione dell'atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell'ipoteca iscritta, la data di estinzione dell'obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonche' del datore di ipoteca presente nell'iscrizione ipotecaria.
Art. 3.
Trasmissione telematica della comunicazione
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La trasmissione della comunicazione e' effettuata con modalita' telematiche.
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Le modalita' e le specifiche tecniche relative...
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