PROVVEDIMENTO 25 Maggio 2007 - Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-octies, che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio per la definizione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";

Dispone:

Art. 1.

Soggetti obbligati alla comunicazione

  1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' trasmessa al responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare dove e' iscritta l'ipoteca dai soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo.

    Art. 2.

    Contenuto della comunicazione

  2. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonche' del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalita' del sottoscrittore e l'indicazione dell'atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell'ipoteca iscritta, la data di estinzione dell'obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonche' del datore di ipoteca presente nell'iscrizione ipotecaria.

    Art. 3.

    Trasmissione telematica della comunicazione

  3. La trasmissione della comunicazione e' effettuata con modalita' telematiche.

  4. Le modalita' e le specifiche tecniche relative...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT