DECRETO 23 luglio 2003 - Recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/69/CE della Commissione del 30 luglio 2002 che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari; Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327, ed in particolare l'art. 9; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 5 giugno 2003; Decreta

Art. 1.

  1. Il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 325

Allegato 1

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

  1. Oggetto e campo d'applicazione I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di diossine (PCDD/PCDF) e PCB diossina-simili (1) nei prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalita' di seguito indicate. I campioni globali cosi' ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati prelevati. La conformita' al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche e' determinata in base ai valori riscontrati nelle aliquote.

  2. Definizioni 2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale e' stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varieta', il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura. Nel caso di partite di prodotti della pesca si deve tenere conto anche della dimensione del pesce stesso.

    2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per l'applicazione delle modalita' di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

    2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

    2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

    2.5. Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

    2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

    -------- (1) Si riporta la tabella TEF del rischio stabilita dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, «Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife», Environmental Health Perspectives, 106 (12) pag. 775].

    Tabella TEF

    =====================================================================

    Congenere | Valore TEF

    =====================================================================

    Policlorodibenzodiossine (PCDD) |

    2,3,7,8-TCDD |1

    1,2,3,7,8-PeCDD |1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD |0,1

    1,2.3,6,7,8-HxCDD |0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD |0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |0,01

    OCDD |0,0001

    Dibenzofurani (PCDF) |

    2.3,7,8-TCDF |0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF |0,05

    2,3,4,7,8-PeCDF |0,5

    1,2,3,4,7,8-HxCDF |0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF |0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF |0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF |0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |0,01

    OCDF |0,0001

    PCB diossina-simili Non orto PCB + Mono orto PCB |

    Non orto PCB |

    PCB 77 |0,0001

    PCB 81 |0,0001

    PCB 126 |0,1

    PCB 169 |0,01

    Mono orto PCB |

    PCB 105 |0,0001

    PCB 114 |0,0005

    PCB 118 |0,0001

    PCB 123 |0,0001

    PCB 156 |0,0005

    PCB 157 |0,0005

    PCB 167 |0,00001

    PCB 189 |0,0001

    Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O = octa; CDD = clorodibenzodiossina; CDF = clorodibenzofurano; CB = clorobifenile.

  3. Disposizioni generali 3.1. Personale.

    Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalita' del presente allegato.

    3.2. Prodotto da campionare.

    Ciascuna partita da controllare e' oggetto di campionamento separato.

    3.3. Precauzioni da prendere.

    Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio e' necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB diossina-simili e compromettere l'analisi o la rappresentativita' del campione globale.

    3.4. Preparazione dei campioni elementari.

    I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita.

    Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

    3.5. Preparazione del campione globale.

    Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che cio' non sia possibile, come nel caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.

    3.6. Preparazione del campione di laboratorio.

    Il campione di laboratorio, rappresentativo del campione globale, deve essere suddiviso in aliquote uguali conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.

    3.7. Preparazione delle aliquote.

    Le dimensioni di ciascuna aliquota devono essere tali da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.

    Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione, da perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto.

    3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.

    Ogni aliquota viene sigillata sul luogo del prelievo e identificata secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche' qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

  4. Modalita' di prelievo di campioni Il metodo di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale sia rappresentativo della partita che deve essere controllata.

    4.1. Numero dei campioni elementari.

    Nel caso del latte e degli oli per i quali e' lecito presumere che i contaminanti siano distribuiti in modo omogeneo nelle partite, e' sufficiente prelevare tre campioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT