DECRETO 11 giugno 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l''iscrizione in Italia all''albo dei giornalisti professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose (Costa Rica) il 10 aprile 1974, cittadina costaricana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo conseguito in Costa Rica, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei giornalisti professionisti;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in ´Scienze della comunicazione collettivaª, presso la ´Universidad de Costa Ricaª nel marzo 2001;

Considerato che ha documentato possesso di esperienza professionale;

Considerato altresi' che in Costa Rica il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Calvo Guevara e' di per se' abilitante per esercitare la professione di giornalista;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6...

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