COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») e proposta del relativo disciplinare di produzione. (10A06019)

Il comitato nazionale per la tutela e le valorizzazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»);

Visti i pareri formulati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») la cui zona di produzione delle uve comprende per ciascuna di dette province, i territori delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine predetta;

Ha espresso, nella riunione del giorno 10 marzo 2010, presente il funzionario della Provincia autonoma di Bolzano, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»).

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer»), e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni e specificazioni aggiuntive:

Lago di Caldaro

o «Caldaro»

Lago di Caldaro

o «Caldaro» scelto (in lingua tedesca Auslese)

Lago di Caldaro

o «Caldaro» classico

Lago di Caldaro

o «Caldaro» classico superiore

Lago di Caldaro

o «Caldaro» scelto classico

Lago di Caldaro

o «Caldaro» scelto classico superiore

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» deve essere ottenuto da uve provenienti in ambito aziendale dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia. Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo idonei alla coltivazione nelle province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» e' costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonche' dai territori ad essi vicini.

Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magre' all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Rovere' della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento - e' delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso: Provincia di Bolzano.

Il territorio di produzione e' costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A. - Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magre' all'Adige, Termeno e Vadena - la delimitazione inizia a sud di Magre' all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, e' dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti e cioe' in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle localita' Sant'Antonio e San Nicolo' nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonche' della localita' Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane cosi' delimitato: dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magre' all'Adige, quindi passa in prossimita' della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimita' del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimita' delle localita' Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressocche' parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confme - del lato ovest della zona, sempre verso nord - tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q...

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