DECRETO 1 luglio 2002 - Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto

"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri; Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione; Decreta

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

  1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.

  2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.

  3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

    Art. 2.

    Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione

  4. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente

    1. la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno; b) il processo di combustione per la durata occorrente; c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue; d) la polverizzazione delle ceneri; e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

  5. L'urna di cui al punto e) del comma 1 puo' essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

  6. In caso di cremazione di persona di nazionalita' estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, e' quello dove e' avvenuto il decesso.

  7. Al decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", il numero 18 dell'articolo unico e' cosi' sostituito: "18) trasporti e...

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