Cablaggio degli edifici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

AutoreVincenzo Nasini
Pagine163-164

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È sempre più accesa la problematica tra i titolari di licenze individuali per servizi di telecomunciazione e i proprietari delle unità immobiliari per quanto concerne l'obbligo di questi di consentire l'accesso alle loro proprietà e alle parti comuni finalizzate all'installazione di reti di telecomunicazione, nonché in ordine alle modalità con le quali tale accesso e soprattutto tale installazione possano avvenire.

Per l'approfondimento dei contributi già da più parti e sotto diverse e spesso contrastanti angolazioni forniti, sembra importante soffermarsi sulle previsioni contenute nel D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», in Suppl. ord. n. 191/L alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto, nel sancire che «l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni, nonché la produzione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse pubblico», precisa che l'espletamento di tutte le predette attività, compresa quella di «installazione» delle reti, «si fonda» su una serie di principi.

La locuzione non può che intendersi nel senso che il rispetto degli elencati principi fondanti o fondamentali costituisce condicio sine qua non per l'esercizio delle attività stesse e che, per converso, la loro violazione costituisce motivo di illegittimità del concreto esercizio di ciascuna delle attività summenzionate.

Subito dopo i principi di «libera concorrenza» e di «pluralità dei soggetti operatori» (lettera a), e quello del rispetto «degli obblighi di fornitura del servizio universale» (lettera b), cioè subito dopo l'affermazione di due fondamentali principi economici ricollegabili alla libertà di iniziativa privata e alla libera concorrenza nel mercato, troviamo (lettera c) il riferimento al principio della «tutela degli utenti e della libertà di scelta tra i servizi forniti dagli operatori» e, soprattutto, alla successiva lettera e), quello del «rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali», nonché dei diritti di persone giuridiche associazioni ed «enti».

Va rilevato che nel testo dell'art. 1 del decreto, che pure fornisce, alla guisa di un dizionario linguistico, una serie copiosissima di «definizioni» dei termini usati nel corpo del provvedimento legislativo, non è dato trovare una definizione dei «diritti e libertà fondamentali», richiamati...

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