Brusca frenata di tram per non collidere con autovettura. Caduta passeggero e chiamata in causa del responsabile

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine1100-1102

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@1. Nozione

La controversia di cui alla qui pubblicata sentenza è pervenuta in giudizio supponendo praticabile l'azione diretta e il giudice ha dovuto discernere le norme a cui sussumere il caso, nonché le parti legittimate passivamente. In concreto, l'attrice, viaggiante su tram, cadde per la brusca frenata fatta dal conducente al fine di evitare la collisione con un'autovettura, il cui autista, nell'eseguire una manovra improvvisa, non avvertita e non consentita dalla segnaletica vigente, convergeva a sinistra, tagliando la strada al tram.

Inammissibile l'azione diretta verso l'assicuratore, perché la fattispecie non riportabile alle norme sull'assicurazione obbligatoria della r.c. da circolazione dei veicoli a motore, legge 24 dicembre 1969, n. 990, veniva estromessa dal processo la mutua assicuratrice Le Assicurazioni di Roma. Convenuta anche la COTRAL Spa, erroneamente ritenuta proprietaria del mezzo pubblico, ne veniva dichiarato il difetto di legittimazione ed estromessa, in quanto essa esercente solo il servizio di trasporto extraurbano su gomma. Rimanevano legittimate in causa la parte attrice infortunata e l'ATAC Spa, la quale ultima deduceva la mancanza di responsabilità del conducente il tram, costretto a frenare bruscamente per la manovra di C.O., conducente l'autovettura, che aveva tagliato la strada. La società stessa domandava di chiamarsi in causa questi, perché se ne accertasse la responsabilità dell'incidente e fosse condannato a manlevarla dalle richieste di parte attrice.

Ora, posto che il tram non è annoverato tra i veicoli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria per la r.c., né può riportarsi all'art. 2054 c.c., la tutela delle persone danneggiate dalla circolazione di tali peculiari veicoli è disciplinata dalla norma sul risarcimento per fatto illecito, configurante responsabilità extracontrattuale.

@2. Norme di legge

La caduta della viaggiatrice in tram è stata portata sub iudice, presupponendo erroneamente l'applicabilità delle norme settoriali sull'assicurazione obbligatoria della r.c. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Per l'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c.

Dalla lettera di questa norma (simile l'art. 193 c.s.) si inferisce come alla legge stessa non sia riferibile la produzione di un danno a bordo di tram, che funziona su guida di rotaie. Né può applicarsi il successivo art. 18, a norma del quale, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante - per cui vi è l'obbligo di assicurazione - ha l'azione diretta al fine del riconoscimento del danno nei confronti dell'assicuratore ... Di conseguenza, la mutua assicuratrice, Le Assicurazioni di Roma, non è stata ritenuta passivamente legittimata nella causa.

Sancisce l'art. 2043 c.c. ´Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il dannoª. A questa norma si riporta la responsabilità extracontrattuale, perché la lesione di un diritto soggettivo, come, pure, di una posizione giuridica tutelata, obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze.

Recita l'art. 1681, comma 1, c.c. ´Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri, che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ..., se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il dannoª.

Nella fattispecie che ci occupa, la presunzione di colpa del vettore viene superata dalle circostanze di una repentina manovra del conducente l'autovettura - non rispettoso della precedenza che compete ai veicoli circolanti su rotaie - quale causa della brusca frenata del conducente il tram per evitare l'urto dei due mezzi di locomozione. Dispone al riguardo l'art. 145, commi 1 e 3, c.s. che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti ...

E, negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie, i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione ...

A norma dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale deve...

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