Brevi note in tema di tutela del marchio di forma in sede penale

AutoreAntonio Bana
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L'art. 16 della legge marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 922 vigente all'epoca dei fatti di causa), prevede espressamente che ´Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o delle confezioni di esso ...ª (N.d.R.: quest'ultimo è denominato ´marchio di formaª).

Infatti la forma del prodotto, ovvero dell'involucro, assume particolari caratteristiche, come tali protette dal più sopra richiamato art. 16 della legge marchi (´... la forma del prodotto della confezione di esso ...ª).

È appena il caso di precisare che la forma della penna a sfera Bic Cristal costituisce da sé ed indipendentemente dal logo Bic, un marchio tridimensionale, registrato in Italia, nell'intera Comunità Europea ed inoltre in cento Paesi del mondo attraverso registrazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

Risulta quindi pacifico il fatto secondo cui ogni riproduzione non autorizzata e/o imitazione di questo marchio di forma tridimensionale, deve essere considerata come una violazione dei diritti di privativa industriale del titolare del marchio registrato.

Il marchio, che forma oggetto del capo di imputazione, regolarmente registrato dalla Società Bic S.A. in data 14 giugno 1995, riguarda, come risulta dalla descrizione del certificato di registrazione dell'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale):

- registrazione internazionale per marchio d'impresa ´marchio tridimensionaleª come da esemplare di biro riportata nel certificato 1.

Tanto premesso, è di tutta evidenza che ci troviamo in presenza di un c.d. marchio di forma.

Nel caso in esame, infatti, il marchio tridimensionale oggetto del diritto di esclusiva derivante dalla registrazione internazionale è costituito dalla forma della biro Bic.

Come rilevato in dottrina, si deve evitare di confondere la mera forma di qualsiasi prodotto con la forma che costituisce un segno distintivo. A tal riguardo si è precisato che ´la forma di un oggetto di industrial design, la forma di una lampada, di una poltrona, di una borsa, non sono marchi di forma perché costituiscono meramente la forma del prodotto; la forma della bottiglia della Coca Cola o del Campari, la forma della tavoletta di cioccolato, i tessuti usati da Vuitton, Gucci, per i loro più diversi prodotti, sono invece marchi perché...

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