Brevi note sul delitto di “voto di scambio”

AutoreGiacomo Ragno
Pagine243-245

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  1. – Le peculiarità della fattispecie penale in esame, inducono ad una serie di considerazioni tanto di ordine sostanziale che processuale.

    Soggetto attivo nel delitto previsto dall’art. 86 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701 («chiunque») è un “soggetto attivo libero”. Il termine «chiunque», infatti, è stato utilizzato dal Legislatore in quanto la condotta integrante il reato può essere posta in essere dal soggetto agente o a proprio vantaggio – e in tal caso ad agire è direttamente il candidato – oppure a vantaggio altrui, con ciò intendendosi che ad agire non sia direttamente il candidato, ma un soggetto terzo che opera per conto dello stesso. Tale circostanza rende evidente che, del rapporto, sostanzialmente di tipo “corruttivo”, il candidato svolga, in ogni caso, un ruolo o diretto o per interposta persona.

    Diversamente, per la individuazione del soggetto passivo del reato, il Legislatore non utilizza il termine “chiunque” ma, come si evince chiaramente dal dato testuale, individua come soggetto passivo solo l’elettore (o più elettori) il quale riceve direttamente dal soggetto agente l’utilità “scambiata” ovvero conclude – sempre in quanto elettore – un accordo con il soggetto agente promettendo il proprio voto elettorale in cambio di una utilità che sarà poi destinata a terzi.

    Appare evidente dalla lettura della norma che il soggetto passivo del reato deve necessariamente identificarsi in persona che rivesta la qualità di elettore, così come è confermato sia dalla seconda parte dei comma 1 dell’art. 86 (il Legislatore, infatti, fa riferimento all’ipotesi in cui l’utilità promessa venga dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria offerta all’elettore per spesa varie, comunque connesse all’attività elettorale), sia dal comma 2 che prevede una sorta di “bilateralità” della sanzione anche in danno dell’elettore escludendosi tutti i soggetti che non rivestano detta qualità (minori, interdetti, stranieri), ivi compresi i destinatari – non elettori – delle utilità promesse.

    Ne discende che debba essere preliminarmente accertata, con onere della prova in capo all’accusa, la qualità di elettori in coloro che si assume abbiano ricevuto personalmente un vantaggio da parte del candidato e, ovviamente, ancora a monte, verificata la identità degli autori, per così dire, “laici” dell’accordo. Ciò in quanto vi è un unico caso in cui la fattispecie può avere rilevanza penale pur rimanendo ignoto il soggetto passivo: quello, cioè, in cui il beneficiario dell’utilità promessa sia soggetto diverso dall’elettore che ha stipulato il patto per lo scambio. Ne consegue, pertanto, che ciò che in ogni caso può rimanere ignoto, senza intaccare la sussistenza del delitto in discorso, è l’identità dei soggetti destinatari del beneficio...

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