Brevi note in tema di art. 13 L. N. 189/02

AutoreMarco Valerio Mazzatosta/Mauro Pontini
Pagine1097-1098

Page 1097

L'ordinanza sopra proposta, chiarissima ed estremamente interessante, nel distinguere l'ipotesi dello straniero che abbia la possibilità di essere trattenuto presso un centro di accoglienza ed in tal modo offre la possibilità allo straniero stesso di un controllo giurisdizionale in sede di convalida sull'operato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, e l'ipotesi dello straniero che viceversa non abbia tale possibilità di accoglienza e per tale motivo si veda preclusa qualsiasi possibilità di adire in giudizio per la tutela dei propri diritti, offre lo spunto, peraltro, per una breve serie di ulteriori considerazioni sull'art. 13 della legge 189/02.

Invero il comma 5 ter della legge ridetta, non appare prevedere alcun mezzo di impugnativa, azionabile da parte dello straniero destinatario del provvedimento emesso dall'Autorità di pubblica sicurezza, avverso quest'ultimo, e ciò in evidente contrasto con quanto statuito dagli artt. 24 e 113 della Carta fondamentale dell'ordinamento.

Più analiticamente, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, appare preclusa la possibilità per lo straniero, in tale ipotesi, di poter «agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» con la conseguente, palese, lesione del proprio diritto di difesa il quale ultimo è riconosciuto dall'ordinamento, nel secondo comma del medesimo articolo, quale «diritto inviolabile».

Vieppiù l'art. 113 della Carta fondamentale, prevede come «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».

Tale possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi non sembra, allo stato, consentita, nelle ipotesi in cui, non essendo possibile trattenere lo straniero entro un centro di permanenza, il Questore emetta l'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato, pena in caso di inadempienza la sanzione penale dell'arresto.

Ma vi è di più. Invero la previsione di cui al comma 5 quinquies dell'art. 14 del D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dalla legge 189/02, nel prevedere che «per i reati previsti ai commi 5 ter... è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», appare porsi in palese contrasto con gli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale.

E valga il vero: il comma 5 ter della ridetta legge, punisce il soggetto straniero che si trattiene sul territorio dello Stato senza giustificato motivo, in...

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