Brevi considerazioni su alcune strutture giuridico fiscali

AutoreBenito Iperti
CaricaIl dottor Benito Iperti gii Capo del Centro elettronico della Guardia di Finanza è attualmente impegnato in una società privata specializzata nel settore delle banche dei dati giuridici
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@1. Oggetto e limiti

Il bisogno di porre ordine? in generale, nelle cose che ci circondano è prò babilmente sempre stato motivato dal contestuale proposito di trame qual che vantaggio; per esempio, per ritrovarle quando servono senza eccessiva fatica e con minor rischio di non trovarle affatto

Così in campo giuridico

Il problema, affrontato e risolto da gran tempo, si materializza nella produ zione delle « raccolte », in ordine generalmente cronologico o sistematico e con relativi indici Lo scopo evidente è quello di agevolare il lavoro del giù rista o di chiunque avendo in esame un fatto, vuole qualificarlo giuridica mente Tale attività, che potrebbe essere definita di interpretazionej consiste nella ricerca di norme che possano adattarsi ad un fatto accaduto in atto o che potrebbe verificarsi

In realtà, così procedendo, ci si trova abbastanza facilmente di fronte a se rie difficoltà, spesso insormontabili di per sé, a motivo della impossibilità di reperire od osservare dalle due opposte parti (fatto e diritto) due modelli identici o molto simili tali da poter essere facilmente confrontati

Tale situazione di insoddisfazione può essere fatta risalire al continuo me tare della realtà in modo più veloce della norma, probabilmente a causa della scarsa capacità di previsione del legislatore, immerso nei mille interessi dell immediato

Consegue che 1 adeguamento della norma, pur in ritardo, segue di pari passo quello della realtà mentre in effetti dovrebbe precederla

D altra parte, chiedere tregue al legislatore (sperando di riguadagnare il tempo perduto) non dovrebbe avere molto senso salvo sognare di volerPage 332 termatete il tempo nel suo divenne; fermando h produzione legislativa, infarti, ci si allontaneiebbe sempre più dalla realtà

Perciò, prima di adagiarsi su facili ineluttabilità, è bene verificare se esistono tendenze o realtà che ben facciano intravedere qualche utile o diversa soluzione

Scopo dei presenti appunti, nati anche dall'esperienza di tre anni di lavoro a tempo pieno di trattamento automatico con elaboratore elettronico di informazioni fiscali, è quello di tentare di individuare qualche concetto che possa servire ad evidenziare una migliore modalità di applicazione del di ritto anche sotto il profilo «costo/risultato»

Le affermazioni che precedono comportano perciò, e semplicemente un esame della problematica delle «raccolte», lasciando intravedere una solu zione che comporti per gli operatori del diritto in particolare nel settore tributario, una diretta influenza su di esse, per lo meno nelle forme che si possono ipotizzare nell attuale ambiente tecnologico, sì ad avere qualche speranza di ridurre alcune conseguenze negative, in ultima analisi, dell ac cennata distanza temporale tra fatto e norma

Infatti, se ben si conoscessero tutti gli aspetti giuridici, e di fatto, che in atto si identificano in una norma, già molto più facile sarebbe provvedere alle modifiche, ai miglioramenti per 1 avvenire Rimane comunque che se 1 operatore del diritto è messo in condizioni di sapere subito e tutto quanto lo può interessare nel suo lavoro con costi contenuti avremo in ogni caso un beneficio diretto anche per la collettività.

@2. Analisi della norma giuridica

Definire che cosa sia una norma giuridica sembra abbastanza facile più problematico invece è reperirla e valutarne poi la portata

In effetti essa sfugge continuamente ad un esame pur meticoloso che si vo glia, a motivo come accennato, della sua mutevolezza La norma infatti può, tra 1 altro, essere abrogata espressamente o tacitamente, sostituita, mo dificata convertita in legge con o senza modificazioni interpretata aulenti camente, interpretata dai vari (innumerevoli) organi giudiziari ordinari e speciali, chiarita dai vari enti amministrativi con competenze applicative od esecutive, integrata, dichiarata incostituzionale in tutto o in parte spiegata («1 esegesi») dai pratici, dai praticoni e dai dottori del diritto ratificata ri chiamata in vigore In definitiva intorno ad una norma possono nascere molte ulteriori specificazioni, spesso di contenuto non chiaro, a volte dif forme da precetti precedenti o anche contestuali Reperire tutte queste fonti, catalogarle e dar loro un significato in sé e possibilmente «ponde rafie» non sempre è possibile, ma anche se la cosa riesce (= esatto coor dinamento di tutto quanto riguarda una certa fattispecie), rimane da valu tare 1 utilità pratica (non in sé) di tale lavoro

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Quindi: utilità per chi? Oppure, meglio: chi è il consumatore della norma giuridica?

Occorre distinguere tra destinatario della norma (tu devi o puoi fare o non fare così) e «intermediario» al quale il «consumatore» finale può rivolgersi per aver giustizia (in senso lato) o consiglio sul da farsi Generalmente il «consumatore» finale, il cittadino, non ha né interesse diretto né capacità a conoscere le fonti delle norme nelle varie sue forme: egli probabilmente vuole sok) sapere che cosa in pratica deve o può fare o gli conviene fare Egli di conseguenza dipende in tutto e per tutto dall « intermediario », che può materializzarsi nel parere del consulente, dell avvocato, nella sentenza del giudice, nell informazione del giornale del libro, ecc

Perciò senz altro diremo che la norma giuridica non viene generalmente a contatto diretto con il «consumatore», ma ha bisogno di una certa mani polazione od elaborazione da parte dell «intermediario»

In altri termini, forse più tecnicamente la norma giuridica arriva al cittadino non più caratterizzata da astrattezza e generalità ma di solito come semplice comando o possibilità, in ordine ad un fatto o ad una serie di fatti il prodotto finito, cioè, è abbastanza diverso dalla materia prima (la norma), è qualcosa da definirsi come «disciplina del caso pratico» conseguenza del lavoro dell «intermediario», della sua interpretazione

Sicché, pur trascurando il problema «interpretazione» con le sue modalità, sappiamo come si presenta la norma (materia prima, anche se coordinata) ed altrettanto come si presenta dopo la sua trasformazione a motivo del P « interpretazione », allo stadio finale di «disciplina di caso pratico» Per la seconda ipotesi avremo correttamente la descrizione del fatto e di seguito la conseguenza o il comportamento da tenere nelle sue eventuali alternative, ovviamente con limiti rimandi e riserve per eventuali aspetti non presi espressamente o tacitamente in considerazione

Se quanto esposto è vero è necessario dequalificare alcune delle descritte variazioni delle norme a semplice «disciplina del caso pratico», come le interpretazioni giurisprudenziali (è tipica in esse la descrizione del fatto e la conseguenza in linea di diritto), dottrinarie e della Autorità amministrativa fatta eccezione, probabilmente, dei regolamenti e delle circolari con carat teristica, di fatto, di generalità ed astrattezza (basti pensare al settore valuta rio), anche se con vincolo teorico solo interno...

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