Brevetti violati: quali norme penali applicare?

AutoreFederico Piccichè
Pagine977-981

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@1. - Il caso

Questo scritto trae origine da un caso giudiziario particolarmente interessante nel quale tre fattispecie di reato si contendevano il campo e, cioè: i delitti previsti e puniti dagli articoli 473 e 514 c.p. e quello di cui all'art. 127 del D.L.vo n. 30/20051.

La vicenda si può brevemente riassumere in questo modo.

Nel mese di gennaio del 2006 la guardia di finanza effettuava delle perquisizioni presso gli uffici di tre società della provincia di Milano, accertando la presenza di alcune linee di produzione per dvdrom e di svariati supporti ottici tipo dvd preregistrati, elementi che costituivano il segno di una produzione in corso che però, non risultava essere stata autorizzata dalla società titolare del relativo brevetto, non essendo state preliminarmente versate le royalties.

La guardia di finanza, di conseguenza, procedeva al sequestro degl impianti e del dvd, ravvisando la flagranza del reato di cui all'articolo 473, comma 2, c.p.

All'esito delle indagini, il pubblico ministero notificava ai responsabili delle società l'avviso di chiusura di cui all'articolo 415 bis del codice di rito, ipotizzando la violazione dell'articolo 514, secondo comma, c.p.2.

All'avviso, il pubblico ministero faceva seguire una richiesta di archiviazione, che veniva poi accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Determinanti erano state le argomentazioni svolte dalle difese e dal consulente di un prestigioso studio, esperto in materia di brevetti, che occorrerà ripercorrere, perché consentono di ben comprendere quale sia il discrimine fra le tre fattispecie di reato alle quali si è accennato in apertura.

Essenziale è però, in primis, spendere qualche parola sulla struttura di questi tre illeciti.

@2. - Il delitto di cui all'articolo 473 del codice penale

La norma si compone di tre commi.

Con il primo comma il legislatore punisce «chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati».

In tal modo il legislatore ha inteso tutelare la fede pubblica e cioè: l'interesse della generalità dei consociati a poter fare affidamento sulla genuinità dei segni che contraddistinguono le opere dell'ingegno o i prodotti industriali.

Tutelato è anche l'interesse del legittimo titolare del segno al suo esclusivo utilizzo.

Il delitto fa parte della grande categoria dei reati comuni, nel senso che può essere commesso da chiunque e ha, come oggetto, il marchio o i segni distintivi3.

Il marchio può essere considerato il segno distintivo per antonomasia4.

Esso tecnicamente costituisce un indicatore di provenienza, in quanto ha la funzione di collegare la res, sulla quale è apposto, al soggetto che l'ha creata.

Il marchio garantisce l'acquirente che ciò che sta comprando proviene da un determinato soggetto e da nessun altro.

Il marchio, oltre ad essere un indicatore di provenienza, costituisce anche un collettore di valori, posto che è capace di imprimere il prodotto, sul quale viene impresso, di maggiori informazioni e qualità, che lo rendono unico e differente dagli altri prodotti.

L'elemento oggettivo del reato è dato dalla contraffazione o alterazione del marchio e/o segno distintivo, oppure, dall'uso che si fa del segno falsificato.

La contraffazione consiste nella creazione non autorizzata di una o più copie del segno originale ed essa ha la capacità di ingannare il compratore, che di fronte al segno, è assistito dalla convinzione che ciò che sta acquistando provenga da un determinato soggetto (magari noto sul mercato perché i suoi prodotti sono i migliori qualitativamente e il frutto delle più sofisticate tecniche di lavorazione) oppure da una regione geografica ben precisa (ad es. le denominazioni di origine).

ASTOLFO DI AMATO, con specifico riferimento al marchio, scrive: «La contraffazione si realizza ... quando il marchio genuino sia riprodotto più oPage 978 meno pedissequamente ed anche solo parzialmente..., in modo da recare confusione in ordine alla provenienza dei prodotti»5.

L'alterazione, invece, consiste nella modifica materiale del segno originale.

In questo contesto si agisce direttamente e concretamente sul segno genuino.

L'ipotesi ha una scarsa rilevanza applicativa6.

L'uso, da ultimo, consiste in un'attività di impiego, per scopi non meramente commerciali7, del segno falsificato da parte di chi non è concorso nella falsificazione.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico e cioè, la coscienza e volontà di falsificare il segno o, in alternativa, di fare uso del segno essendo consapevoli della sua falsificazione.

Il secondo comma dell'articolo 473 punisce, invece, «chi contraffà o altera bevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati».

Anche in questo caso l'interesse protetto è quello della pubblica fede, consistente nella fiducia che la collettività ripone nei brevetti, disegni o modelli industriali.

Il delitto è un reato comune e l'azione delittuosa ha come oggetto il brevetto, il disegno o il modello industriale.

Il brevetto è tecnicamente un attestato in base al quale una data invenzione viene riferita ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto all'esclusivo sfruttamento.

L'attestato è dunque un documento che consacra ufficialmente il riconoscimento del diritto dell'inventore all'esclusivo sfruttamento della sua invenzione.

Con le espressioni «disegno» e «modello industriale» il legislatore ha inteso riferirsi al brevetto per disegno e modello industriale, nel senso che, costituendo il disegno e il modello industriale delle creazioni intellettuali8, essi potranno trovare protezione solo dopo essere stati brevettati.

Protetto sarà, pertanto, il relativo brevetto, che attesterà l'esclusività del disegno o del modello in capo al suo creatore.

L'elemento oggettivo consiste nel contraffare o alterare il brevetto, il disegno o il modello industriale oppure nel fare uso dei medesimi falsificati.

L'elemento oggettivo ha dato grossi problemi ai fini di un suo corretto inquadramento dogmatico.

A fronte di alcuni, i quali sostengono che la norma punirebbe le «falsità materiali» dell'attestato, in cui consiste propriamente il brevetto sotto il profilo documentale, altri invece pensano, che la norma punirebbe la contraffazione della...

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