Botta e risposta ministero delle finanze - confedilizia sulla tassazione degli immobili storici vincolati dati in locazione

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@La nota delle Finanze

Con ordinanza del 15 marzo 2000, il Tar del Lazio ha sospeso il decreto dirigenziale 17 gennaio 2000, relativo all'approvazione del modello Mod. 730/2000 - redditi 1999 - nella parte recante istruzioni sulla tassazione dei redditi degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Siccome affermato dal Consiglio di Stato, che ne ha confermato la legittimità, il richiamato provvedimento cautelare lascia «impregiudicata la questione concernente i criteri dell'imposizione tributaria de qua, che esula dall'ambito di questa giurisdizione».

Al riguardo, in attesa della decisione di merito sulla fondatezza dell'interpretazione sostenuta dall'Amministrazione, si ricorda che, in proposito, l'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto la determinazione del reddito in base al canone di locazione, secondo la disciplina generale prevista dal Tuir.

Questa interpretazione, ribadita nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Unico 2000, è stata disattesa da alcune Commissioni tributarie e, in ultimo, dalla Corte di cassazione la quale ha aderito all'opposta tesi secondo cui, anche nel caso di locazione, il reddito debba essere «in ogni caso» determinato sulla base delle tariffe d'estimo.

L'Amministrazione rileva che tale orientamento giurisprudenziale è maturato senza tener conto della sopravvenuta normativa concernente la nuova disciplina tributaria delle locazioni di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, che ha confermato la tesi sostenuta nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni.

All'articolo 8 della richiamata legge, infatti, è previsto che: «. . . il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del trenta per cento».

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della stessa legge, la disposizione fiscale di cui all'articolo 8 appena richiamato è applicabile anche ai contratti di locazione relativi a immobili vincolati...

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