Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati: il punto della situazione

AutoreLuca Ramacci
Pagine141-143

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@1. L'originaria disciplina dettata dall'articolo 50 e l'articolo 51 bis.

La disposizione penale contenuta nell'articolo 51 bis D.L.vo 22/97 1 non era autonomamente prevista nell'originaria stesura del "decreto Ronchi" ed è stata introdotta, dopo otto mesi, con il D.L.vo 8 novembre 1997, n. 389 (altrimenti noto come "Ronchi bis") subendo successive modifiche mediante l'introduzione dell'ultimo capoverso effettuata con l'articolo 1, comma 25 della L. 426/98 (c.d. Ronchi ter).

Precedentemente, infatti, l'inosservanza degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati era penalmente sanzionata dal secondo comma dell'articolo 50, unitamente all'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, comma terzo ed alla inottemperanza all'ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'articolo 14, comma terzo.

I contenuti dell'articolo 50 e dell'articolo 51 bis non sono identici e ciò ha determinato, in dottrina, la formulazione di alcune osservazioni circa le differenze tra le due ipotesi contravvenzionali.

Vi è infatti chi sostiene 2 che l'articolo 50, nel prevedere quale condotta sanzionata l'inadempimento "dell'obbligo di cui all'articolo 17, comma secondo" aveva natura di "reato omissivo a soggettività ristretta", fondato sul presupposto del superamento dei limiti previsti dall'articolo 17 medesimo 3. Ciò determinava l'applicabilità della fattispecie contravvenzionale in esame anche ai fatti pregressi, essendo sufficiente la semplice conoscenza dell'inquinamento per far nascere l'obbligo alla inosservanza del quale scattava la sanzione.

Evidente conseguenza di tale situazione era, inoltre, rappresentata dalla possibilità, per il soggetto chiamato a rispondere del reato, di dimostrare - in assenza di specifica diffida comunale - l'ignoranza del superamento dei limiti.

In altra occasione 4 si evidenziava che, anche dopo la sostituzione dell'articolo 50 con il 51 bis, lo scopo del legislatore rimaneva immutato, essendo quello di punire colui che omette la bonifica ma con la differenza che nella prima disposizione l'omissione rappresentava la "condotta di reato", mentre nella nuova costituisce una condizione obiettiva di punibilità in quanto la effettuazione della bonifica rappresenterebbe una "condizione premiale idonea ad escludere la punibilità".

@2. L'articolo 17 D.L.vo 22/97 ed il D.M. 471/99.

L'intervento del legislatore attraverso il "Ronchi bis" ha riguardato non solo l'articolo 51 bis ma anche alcuni contenuti dell'articolo 17 cui quello (così come l'articolo 50 nella originaria formulazione) risulta indissolubilmente legato, in quanto esso regola la procedura per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Le due disposizioni in precedenza richiamate sono rimaste di fatto inattuate sino all'emanazione del D.M. 471/99 con il quale, ai sensi del primo comma dell'articolo 17, vengono definiti i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica e, infine, tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

Il decreto 5 contiene anche alcune definizioni (articolo 2), parte delle quali integrano e chiariscono il significato di quelle già contemplate dall'articolo 6 lettere n) ed o) D.L.vo 22/97 e relative alla nozione di bonifica e messa in sicurezza.

È stato peraltro rilevato, in dottrina 6, il ruolo integrativo e correttivo dell'articolo 17 D.L.vo 22/97 operato dal regolamento, la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 14 D.L.vo 22/97, desumibile dal contenuto dei primi due articoli del D.M. ed, inoltre, l'assenza dei valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo con riferimento ai siti inquinati destinati alla produzione agricola e all'allevamento (previsti dall'articolo 17 D.L.vo 22/97).

Particolarmente significativa appare, inoltre, la previsione del comma secondo dell'articolo 17 che attribuisce l'obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento a chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi.

Dall'esame di tale disposizione appare di tutta evidenza che il soggetto obbligato non è individuato in modo specifico e che lo stesso può coincidere con ogni persona che abbia fornito un contributo causale alla determinazione del fenomeno inquinante.

Altrettanto significativa appare la attribuzione dell'obbligo non solo per i fatti cagionati per colpa o dolo, ma anche per quelli avvenuti in maniera del tutto accidentale aumentando l'area di responsabilità e favorendo l'obbiettivo primario della bonifica e del ripristino.

In capo ai medesimi soggetti è fissato l'onere di attivare la procedura prevista dall'articolo 17 ed, in primo luogo, procedere alla notifica dell'evento agli organi competenti in base al disposto del secondo comma lettera a) dell'articolo 17 con le modalità previste dall'articolo 7 del citato D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

L'obbligo sorge, inoltre, non solo nel caso in cui si sia effettivamente verificato il superamento dei limiti di legge, ma anche quando il fatto doloso, colposo o accidentale abbia determinato un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti predetti.

La formulazione come sopra ricordata dell'articolo 17 ha altresì indotto 7 a rilevare come esso abbia di fatto introdotto una regola speciale di responsabilità oggettiva rispetto al modello generale previsto dall'articolo 18 legge...

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