DECRETO 4 luglio 2008 - Attuazione della direttiva 2008/16/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all''immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all''inclusione della sostanza attiva «etofenprox» nell''allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'etofenprox, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il 1° febbraio 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2008/16/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox e' il 31 gennaio 2012;

Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 gennaio 2012 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti etofenprox gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2012 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 gennaio 2010;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2012, non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva...

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