DECRETO 11 novembre 2011 - Attuazione della direttiva 2010/74/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all''immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all''inclusione della sostanza biossido di carbonio nell''allegato I della direttiva. (12A00405)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva n. 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva n. 2010/74/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva n. 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del biossido di carbonio, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», e' il 1° novembre 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva n. 2010/74/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per repellenti ed attrattivi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio e' il 31 ottobre 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 ottobre 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti biossido di carbonio gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2012;

Considerato che, dopo il 31 ottobre 2014 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il biossido di...

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