DECRETO 14 aprile 2011 - Attuazione della direttiva 2009/92/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all''immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all''inclusione della sostanza attiva bromadiolone nell''allegato I della direttiva. (11A11594)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del bromadiolone, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, e' il 1° luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/92/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone e' il 30 giugno 2013;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 giugno 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti bromadiolone gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 30 giugno 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di' cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 giugno 2011;

Considerato che, dopo il 30 giugno 2013 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il bromadiolone rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il bromadiolone, non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2013 se non autorizzati come prodotti...

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