(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unita' previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" dello stato di previsione medesimo.
Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Informazione e editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attivita' statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base, del medesimo centro di responsabilita'.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Pari opportunita'" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.