(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.
Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 1282 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. (1)
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 10-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 delle somme relative al fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994 o negli anni 1995, 1996 e 1997.