Bibliografia

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@ANCILLOTTI MASSIMO - Taratura degli strumenti di misurazione della velocità, in Crocevia n. 1-2/2009, p. 8

L’articolo riporta l’evoluzione della giurisprudenza in rapporto alla considerazione che la legge 273/91 ha avuto negli anni. In un primo momento infatti si riteneva che fosse valida la taratura fatta sugli strumenti di misurazione della velocità dal SIT, per cui in mancanza gli eventuali verbali sarebbero dovuti essere annullati. Tuttavia una lettura più approfondita della 271/91 rivela che tale legge non si applica ai misuratori di velocità, in quanto non sono strumenti di misurazione primari, visto che la velocità è una grandezza che deriva dalla combinazione di più fattori metrologici. Per questi strumenti basta l’applicazione della normativa nazionale, come è stato confermato anche dalla Cassazione, in quanto è sufficiente che i controlli preventivi si svolgano in fase di omologazione da tecnici incaricati.

V.S.

@CAIAFA DOMENICO - Gli urti tra veicoli ed animali. Artt. 2052 e 2054 c.c.: conflitto o sinergia di normative?, in Assinews n. 196/2009, p. 48

L’articolo riguarda l’individuazione della responsabilità qualora in un sinistro sia coinvolto anche un animale. Si applica l’art. 2052 c.c. quando l’incidente riguarda le persone e la responsabilità va individuata nel soggetto in possesso dell’animale, salvo che questi non ne dimostri il caso fortuito. A seguito della precisazione sull’applicazione dell’art. 2054 c.c. qualora il sinistro riguardi i veicoli, l’Autore afferma che le due norme operano in sinergia tra loro nel caso in cui in un incidente sia coinvolto anche un animale. Infine vi è un’elencazione di pronunce da cui emergono i casi in cui non si applica l’art. 2052 c.c. (ad esempio animale al traino o animali selvatici).

V.S.

@MANZIONE ANTONELLA - La natura del verbale di accertamento, in Crocevia n. 1-2/2009, p. 14

Il verbale di accertamento viene ricompreso nella categoria dell’atto pubblico. Nell’articolo vengono definite le caratteristiche principali sia dell’atto pubblico che della scrittura privata e vengono espressi i motivi per cui il verbale viene annoverato nel primo tipo di documenti. In particolare si considera atto pubblico la parte in cui vengono riportati fatti oggettivi e non risultanti da percezioni sensoriali. I fatti riportati fanno piena prova fino a querela di falso, mentre gli altri di natura sensoriale sono valutati secondo l’apprezzamento del giudice.

V.S.

@MASINI TIZIANO - Riciclaggio...

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