La protezione giuridica delle banche dati mediante II diritto d'autore ed II diritto smi generis

AutorePatrizia Dal Poggetto
Pagine159-168

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Introduzione

Le prime riflessioni suEa questione della tutela giuridica delle banche dati accessibili in forma elettronica risalgono agli inizi degli anni Ottanta1. Da subito si è delineato un percorso logico-giuridico orientato verso una soluzione interpretativa già sperimentata - e quindi, all'apparenza perfettamente plasmabile su questa nuovt categoria di opere - che tuttaYia presentava alcuni inevitabili limiti.

La soluzione prescelta individuava nel diritto d'autore lo strumento noto più idoneo ad offrire un'efficace tutela a queste creazioni dell'ingegno, in linea con le posizioni giurisprudenziall già espresse in materia di raccolte di dati contenute su di un supporto cartaceo2. Tuttavia, a causa Page 160 della presenza di alcuni limiti, questo strumento era parzialmente inadeguato a centrare l'obiettivo desiderato di una piena ed esaustiva tutela delle banche di dati.

Infatti, pur avendo superato, senza eccessive difficoltà, il primo limite insito nella mancata ricomprensione delle opere compilative nell'elenco delle categorie protette, di cui all'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, data la sua natura esemplificativa e non tassativa3, gli studiosi si sono trovati di fronte un secondo ostacolo, meno facilmente aggirabile del precedente - come dimostrato da numerose decisioni giurisprudenziali -, relativo alla sussistenza del requisito di creatività/originalità dell'opera.

La dottrina dominante già allora riteneva tale requisito non coincidente con la novità assoluta (concetto di derivazione brevettuale), bensì con un presupposto meno rigoroso, consistente nell «impronta personale, identificatrìce dell'autore»4. Tuttavia, neppure una semplice «impronta» è ravvisabile nella maggior parte delle raccolte di dati. Infatti, per essere allettanti per l'utente, le banche dati devono tendere alla ricerca della esaustività con conseguente perdita di originalità nella selezione e successiva organizzazione del materiale e, quindi, nell'aspetto formale dell'opera.

A ciò si aggiungeva un'ulteriore considerazione, relativa alla mancata salvaguardia dell'interesse di colui che investe ingenti risorse umane e/o finanziarie nella creazione di un nuovo data base. Tale attività è impegnativa ed onerosa per il primo costitutore, ma non per chi si limita a copiare impunemente i dati raccolti aggirando, con una semplice modifica della struttura della banca dati, il diritto dell'autore che non si estende al contenuto dell'opera, bensì rimane circoscritto alla sua sola forma esteriore.

Alla luce di ciò, la dottrina sottolineava l'esigenza di «ricercare in altrePage 161 discipline ulteriori forme di tutela degli interessi della banca dati, che si affianchino ed integrino quella offerta dal diritto d'autore»5.

@Oggetto della tutela

Queste prime riflessioni hanno anticipato alcune posizioni elaborate successivamente nella recente direttiva N. 96/6/ce sulle banche di dati6.

In particolare, la stesura definitiva del testo comunitario cancella qualsiasi discriminazione fra banche dati accessibili in forma elettronica e non. Infatti, l'iniziale proposta di direttiva presentata dalla Commissione era dedicata alle sole raccolte di dati elettroniche, la cui rapida diffusione è stata all'origine della ricerca di una forma di tutela adeguata alla loro sempre maggiore rilevanza economica, nonché alla facilità di riproduzione. Un forte interesse mai suscitato da quelle in forma cartacea.

Successivamente, nella posizione comune del 10 luglio 1995, il Consiglio ha invece optato per la soluzione più semplice, evitando così ingiustificate disparità di trattamento dovute esclusivamente alla diversità del supporto, in linea con le disposizioni dell'accordo del gatt trip's, che non prevedono alcuna distinzione tra le compilazioni di dati in forma leggibile dalla macchina e quelle in qualsiasi altra forma espresse7.Page 162

L'obiettivo del legislatore comunitario è, infatti, quello di garantire un'ampia ed efficace tutela per tutte le banche dati europee. Non a caso, il concetto di «banca di dati» inserito nel testo della direttiva è assai generico, così da ricomprendere qualsiasi raccolta di dati organizzati in modo sistematico e singolarmente accessibili da parte dell'utente (art. 1 par. 2). La protezione si estende anche agli strumenti necessari per il funzionamento e la consultazione dell'opera, eccezion fatta per il software di ricerca, oggetto della precedente direttiva comunitaria 91/250/cee8.

Nel primo capitolo della normativa in esame viene delineato il campo di applicazione, mentre nei successivi si distinguono due diverse forme di tutela: nel secondo capitolo, si estende anche a questa particolare opera dell'ingegno la protezione offerta dal diritto d'autore; nel terzo capitolo, si introduce un nuovo strumento giuridico relativo al contenuto di essa.

@Diritto d'autore

Dopo aver stabilito, quale unico criterio selettivo per l'accesso alla tutela, l'originalità dell'opera rivelata dalla presenza di un'impronta personale dell'autore nella scelta e nella disposizione del materiale (art. 3), viene ribadito il principio ormai consolidato secondo cui il diritto d'autore non si estende al contenuto dell'opera, bensì alla sua forma espressiva, come era già stato sottolineato in precedenza nella direttiva 91/250/cee dedicata alla tutela dei programmi per elaboratore elettronico, sopra richiamata.

Da un confronto tra le due direttive, si evidenziano varie analogie, in particolare in materia di titolarità del diritto esclusivo, riconosciuto alla «persona fisica o gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, (al)la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto» (art. 4, par. 1, direttiva 96/9/ce e art. 2, par. 1, direttiva 91/250/cee).

Analogie ancora più evidenti si riscontrano nei confini del diritto esclu-Page 163 sivo dell'autore: diritto di eseguire od autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, diritto di vietare traduzioni o modifiche non autorizzate, nonché divieto di distribuzione al pubblico senza autorizzazione dell'autore (art. 5 lett. a, b, e, riproducenti pressoché alla lettera i corrispondenti punti dell'alt. 4 della direttiva comunitaria in materia di software). Da evidenziare una peculiarità che contraddistingue la più recente tra le due direttive: il principio dell'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione si applica solo nel caso di vendita al pubblico di una copia di una banca dati contenuta in un cd-rom (equiparato ad un prodotto o ad una mercé). Il suddetto esaurimento non si verifica nel caso di distribuzione on-line della banca dati. La...

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