Cenni in materia di bancarotta fraudolenta preferenziale alla luce delle novità introdotte dall'art. 217 bis L. Fall.

AutoreStefano Logroscino - Mariangela Farro
Pagine367-370
367
Rivista penale 4/2013
Dottrina
CENNI IN MATERIA DI
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PREFERENZIALE ALLA LUCE
DELLE NOVITÀ INTRODOTTE
DALL’ART. 217 BIS L. FALL.
di Stefano Logroscino, Mariangela Farro
SOMMARIO
1. Premessa normativa. 2. Bene giuridico tutelato e condotta
del reato. 2.1. L’esecuzione di pagamenti preferenziali. 2.2.
La simulazione di titoli di prelazione. 2.3. Prof‌ili temporali
della condotta. 3. L’inquadramento dell’elemento psicologico
tra dolo diretto e dolo eventuale. 4. Le ipotesi di esenzione ai
sensi del nuovo art. 217-bis della Legge Fallimentare.
1. Premessa normativa
Nell’ambito della disciplina civilistica in materia di re-
sponsabilità patrimoniale, l’art. 2741 c.c. individua quale
principio cardine quello della par condicio creditorum,
in base al quale tutti i creditori hanno uguale diritto di
soddisfarsi sull’ammontare dei beni posseduti dal comune
debitore, ciascuno in proporzione alla quota - parte corri-
spondente al proprio credito. Siffatto principio implica
che, laddove il valore dei beni del debitore sia inferiore
a quello della totalità dei crediti, ciascun creditore potrà
essere soddisfatto solo parzialmente, in misura propor-
zionale al credito vantato. Il principio della par condicio
creditorumè derogato qualora esista, in capo a un credito-
re, una legittima causa di prelazione che ne determini la
preferenza nell’escussione del debitore rispetto agli altri
creditori. Come noto, costituiscono cause di prelazione,
ai sensi di legge, i privilegi e le garanzie reali. I privilegi
hanno riguardo alla natura del credito e prescindono da
ogni accordo tra creditore e debitore in quanto trovano la
loro causa solo nella legge. Le garanzie reali sono, invece,
diritti reali derivanti dalla volontà del creditore. I privilegi
si distinguono, a loro volta, in due categorie: il privilegio
generale, che si fa valere sul ricavato della vendita coatti-
va eseguita su tutti i beni mobili del debitore; il privilegio
speciale, che grava, invece, solo su determinati beni del
debitore. In via generale, l’art. 1186 c.c. dispone che ogni
creditore, qualora il debitore sia divenuto insolvente, pos-
sa esigere immediatamente la prestazione.
In tale contesto normativo si inserisce il delitto di ban-
carotta preferenziale, previsto dalla norma dell’art. 216,
comma 3, della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.
267 e succ. mod.). Tale fattispecie incriminatrice sanziona
il debitore dichiarato fallito il quale, prima o durante la
procedura concorsuale, esegua pagamenti o simuli titoli
di prelazione in favore di uno o più dei propri creditori (1)
a discapito dei rimanenti. Ai f‌ini della valutazione della
condotta posta in essere dall’imprenditore sarà, quindi,
necessario verif‌icare il rispetto della par condicio credito-
rum, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1186 c.c.
2. Bene giuridico tutelato e condotta del reato
Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento
consiste nell’interesse a che ogni creditore si soddisf‌i,
in condizione di parità con gli altri, sul patrimonio del
debitore fallito. Ciò porta a ritenere che la fattispecie di
bancarotta preferenziale, lungi dal costituire una forma
attenuata del delitto di bancarotta fraudolenta, previsto
dal primo comma dell’art. 216 L. Fall., debba qualif‌icarsi
quale fattispecie incriminatrice dotata di autonoma eff‌i-
cacia, proprio in considerazione dell’eterogeneità degli in-
teressi tutelati. Nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art.
216, il bene giuridico s’identif‌ica, infatti, non tanto con
l’interesse alla conservazione del patrimonio del debitore,
bensì con quello alla soddisfazione dei creditori del fallito
nel rispetto dellapar condiciocreditorum (2).
Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, si
tratta di un reato proprio, dato che è necessario lo status di
imprenditore dichiarato fallito in capo all’autore del reato.
Circa l’inquadramento dogmatico della dichiarazione di
fallimento nello schema delineato dall’art. 216 comma 3
c.p., la giurisprudenza è stabilmente orientata nel ritenere
che si tratti di un elemento costitutivo del reato, sebbene
non manchi autorevole dottrina che ne offre una diversa
interpretazione in termini di condizione obiettiva di pu-
nibilità (3). L’interpretazione giurisprudenziale valorizza,
infatti, il dato per cui solo al momento della dichiarazione
di fallimento verrebbe a concretizzarsi il pericolo per il
bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice, os-
servando come il reato di bancarotta si perfeziona in tutti
i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto
sia dichiarato fallito (4).
La norma incriminatrice prevede due modalità di
condotta alternative per la realizzazione del fatto di rea-

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