AVVISI DI RETTIFICA - Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell''ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n.84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell''8 maggio 2010). (10A10862)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove e' scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ...» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) ...» e dove e' scritto: «... e' contenuta negli articoli 196 e 197.» leggasi «... e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. » ;

alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera b), al quarto rigo, dove e' scritto: «... tra i dirigenti delle amministrazioni ...» leggasi «... tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni ... » ;

alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove e' scritto: «... in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 ...» leggasi «... in luogo della bandiera di cui al comma 1 ... » ;

alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove e' scritto: «... con le modalita' indicate al comma 2, ... » leggasi «... con le modalita' indicate al comma 3... » ;

alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove e' scritto: «... ai medici militari non sono applicabili ...» leggasi «... ai medici militari, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabili ...» ;

alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove e' scritto: « ... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche. » leggasi « ... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto. » ;

alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove e' scritto: «... per il grado di colonnello del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il pari grado del rispettivo ruolo ... » ;

alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'.»;

alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove e' scritto «... sono disciplinari dall'articolo 1480. » leggasi «... sono disciplinati dall'articolo 1480. » ;

alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 e' da intendersi espunto;

alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove e' scritto: «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente...

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