Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC a partire dal 1° gennaio 2004 a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio; Visto l'art. 4, comma 127, della

24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione «Tessera sanitaria» e la sigla «TS» alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, «Tessera del cittadino» e «TC»; Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione; Visto il decreto attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati relativi alla consegna dei ricettari che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai policlinici universitari e dalle eventuali altre strutture abilitate, nonche' dai SASN di Napoli e Genova; Visto il decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari; Visto il decreto attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero...

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