DELIBERAZIONE 26 giugno 2002 - Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6. (Deliberazione n. 124/02)

L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 giugno 2002, Premesso che

con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01, e' stato approvato il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato); la parte III del testo integrato reca le disposizioni disciplinanti l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; il comma 34.2 del testo integrato prevede sei componenti tariffarie denominate A2, A3, A4, A5, A6, A7 (di seguito: le componenti tariffarie); e che, in particolare, la componente tariffaria A3, e' finalizzata, tra l'altro, alla copertura degli oneri sostenuti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la componente tariffaria A3 alimenta il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire, ai sensi del comma 42.1, del testo integrato, la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.

79/1999, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.

79/1999 sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche', ai sensi del successivo comma 43.2 del medesimo testo integrato, le residue competenze, relative a periodi precedenti il 1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, titolo IV del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, nonche' i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del conto costi energia; ai sensi dell'art. 42 del testo integrato, i contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, a valere sul gettito generato dalla componente A3, sono stati estesi all'anticipazione di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del...

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