Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, Prot. n. 26141. Regolamento CE n. 1071/2009 - Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi - Prime indicazioni procedurali

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circ
2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
Il f‌ile contenente il modulo compilato deve essere
caratterizzato con l’aggiunta al nome del f‌ile stesso della
sigla della provincia in cui ha sede l’uff‌icio che ha prov-
veduto alla sua redazione (es. il f‌ile compilato dall’Uff‌icio
di Napoli dovrà pervenire con il seguente nome: modulo
richiesta dati c.c.c. NA.xls) e trasmesso alla seguente ca-
sella di posta elettronica: paolo.cossu@mit.gov.it.
Il modulo deve essere compilato in formato trattabile
ed essere, comunque, inoltrato con lettera di trasmissio-
ne, in formato PDF, f‌irmata dal direttore dell’Uff‌icio.
L’invio dei dati deve essere effettuato a partire dal 5
dicembre 2011 ed entro i 45 giorni successivi a tale data.
Si ribadisce che i dati da riportare sono quelli relativi alle
copie certif‌icate conformi in corso di validità al 4 dicembre
2011, rilasciate prima di tale data al di fuori del sistema
informatico di cui al punto 4 della presente circolare.
Si rappresenta l’assoluta importanza che i dati vengano
riportati con rigorosa attenzione, in modo che non vi siano
confusioni in merito ai numeri identif‌icatori di ciascun
modello di copie conformi in corso di validità, utilizzato
per i rilasci sulla scorta delle vecchie disposizioni, nonché
su ogni altro dato comunque concernente l’impresa e il
documento. I dati medesimi, infatti, nell’ambito di quanto
necessario, entreranno a far parte del menzionato Regi-
stro nazionale delle imprese.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste ai numeri 06/41584126-20-04.
6. Imposta di bollo e tariffa di cui alla L. 1 dicembre
1986, n. 870
Nulla è cambiato per quanto concerne la disciplina
dell’imposta di bollo e dei diritti concernenti le operazioni
in materia di motorizzazione.
La domanda di cui al punto 2 della presente circolare,
relativa alla licenza comunitaria, deve essere presentata in
carta semplice, ad essa va allegata l’attestazione di un ver-
samento sul c/c postale n. 9001, il cui importo, attualmente
euro 5,16, è quello f‌issato nell’allegato 3 alla L. n. 870/1986,
l’attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il
cui importo, attualmente euro 14,62, per l’imposta di bollo
sulla domanda e l’attestazione di un versamento sul c/c po-
stale n. 4028, parimenti di euro 14,62, per l’assunzione del
bollo sulla licenza comunitaria ai sensi dell’art. 3 della ta -
riffa, approvata con D.M. 20 agosto 1992, annessa al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 e successive modif‌icazioni.
La domanda di cui al punto 3 della presente circolare,
relativa alle copie certif‌icate conformi, deve essere pre-
sentata in carta semplice, ad essa vanno allegate l’atte-
stazione di un versamento sul c/c postale n. 9001, nel caso
il rilascio sia assicurato dagli Uff‌ici addetti del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, mentre negli altri casi
va verif‌icato localmente il numero di riferimento, il cui
importo va commisurato al numero delle copie conformi
richieste nella misura attuale di euro 9,00 per ciascuna di
esse, ai sensi del punto n. 2) della tabella sulle tariffe per
le operazioni di motorizzazione civile, allegata alla citata
L. n. 870/1986, nonché l’attestazione di un versamento sul
c/c postale n. 4028, il cui importo, attualmente euro 14,62,
per l’imposta di bollo sulla domanda e l’attestazione di un
versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo va com-
misurato al numero delle copie conformi richieste nella
misura attuale di euro 14,62 per ciascuna di esse, ai sensi
della citata tariffa, in materia di bollo.
I versamenti da effettuarsi sul medesimo c/c postale,
sia per quanto riguarda la licenza comunitaria sia per
quanto riguarda le copie certif‌icate conformi, possono es-
sere cumulativi.
Sulla licenza comunitaria e sulle copie certif‌icate
conformi rilasciate comparirà, al momento della stampa,
in automatico, il timbro dal quale risulta che l’imposta di
bollo è assolta mediante versamento su c/c postale ai sensi
dell’art. 7 della L. 18 ottobre 1978, n. 625.
7. Cabotaggio
Si coglie anche l’occasione per ricordare che il 31 di-
cembre 2011 scadono i periodi transitori previsti dal Trat-
tato di adesione di Romania e Bulgaria all’UE, in base ai
quali non è consentito l’esercizio dell’attività di cabotaggio
in Italia f‌ino a tale data da parte dei vettori romeni e bul-
gari e, a titolo di reciprocità, da parte dei vettori italiani
nel marcato nazionale dei citati due paesi.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i vettori dei suddetti
Stati membri saranno ammessi all’esercizio del cabotaggio
anche in Italia alle condizioni previste dal Reg. (CE) n.
1072/2009 e, viceversa, per i vettori italiani in territorio
romeno e bulgaro.
Si fa riserva di fornire ulteriori delucidazioni, anche
avuto riguardo a ritorni di esperienza derivanti dall’ap-
plicazione delle nuove disposizioni.
III
Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, Prot. n. 26141. Rego-
lamento CE n. 1071/2009 - Esami per l’idoneità profes-
sionale per l’accesso alla professione di autotrasporta-
tore per conto di terzi - Prime indicazioni procedurali.
Facendo seguito all’incontro tenuto presso la sede della
scrivente il 9 novembre u.s., nonché alla nota dell’UPI del
22 novembre u.s., nella quale si ponevano quesiti circa i
criteri di applicazione della normativa recata dal Regola-
mento (CE) n. 1071/2009, con la presente, nel richiamare
integralmente le disposizioni contenute nel D.D. 25 novem-
bre 2011 n. 291, pubblicato sulla Gazzetta Uff‌iciale n. 277
del 28 novembre u.s., si forniscono i richiesti chiarimenti.
In attesa che siano emanati i provvedimenti previsti
dall’articolo 8, comma 8, del citato D.D. n. 291/2011, riguar-
dante gli esami di idoneità professionale per l’accesso alla
professione di autotrasportatore per conto di terzi, i relativi
corsi di formazione e gli organismi abilitati a tenerli:
1) dal 4 dicembre potranno essere sostenuti ex novo
unicamente esami per il trasporto nazionale ed internazio-
nale e rilasciato l’attestato di idoneità professionale di cui
al modello allegato al Regolamento (CE) n. 1071/2009;

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