DECRETO 2 agosto 2005, n. 198 - Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2005, n.198 Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali

al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada; Ritenuta l'opportunita' di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all'allargamento dell'Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio 2004; Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n.

2327/2003 del 22 dicembre 2003, i punti previsti per l'attraversamento dell'Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005);

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale ad effettuare trasporti internazionali.

  2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o...

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