Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilita' di personale tra Ministeri.
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Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilita' collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica "B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per lavoratori impegnati...
LEGGE 18 agosto 2000, n. 242 - Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado
Coming into Force | 02 Settembre 2000 |
Enactment Date | 18 Agosto 2000 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/01/000G0293/ORIGINAL |
Published date | 01 Settembre 2000 |
Official Gazette Publication | GU n.204 del 01-09-2000 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
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