Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante "Linee guida" per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri ("Approvazione delle Linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 d...

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei Minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri; Letta la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, contenente "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri"; Letta la propria delibera n. 77/2002, inerente l'estensione dell'operativita' in Italia, per macro-aree geografiche e sul territorio nazionale; Lette le risultanze del gruppo di lavoro Commissione-Enti autorizzati con le quali sono stati individuati parametri omogenei per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei Paesi stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta delibera n. 1/2002/AE/ALBO; Considerata la necessita' di modificare ed integrare alcune disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate; Delibera

E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali denominato "Modifica ed integrazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476".

Roma, 20 marzo 2003 La Presidente: Cavallo

Premessa.

La Commissione per le adozioni internazionali, a seguito dei risultati del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2002 sull'attivita' degli enti autorizzati e alla collaborazione instauratasi con i medesimi, avendo osservato piu' approfonditamente le modalita' con le quali ognuno di essi ha svolto i compiti istituzionali, in Italia e all'estero, ritiene necessario aggiornare le precedenti disposizioni di indirizzo.

La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli enti nell'attivita' di cooperazione internazionale che li vede partner privilegiati nelle politiche per l'infanzia in difficolta' e per i bambini abbandonati e collocati in strutture assistenziali, affinche' possa realizzarsi un vero e proprio salto di qualita' negli interventi a favore dei minori stranieri istituzionalizzati per il rientro nella famiglia di origine, in famiglia affidataria o in piccole comunita' di tipo familiare del loro Paese.

Al riguardo si sottolinea come l'impegno degli enti in attivita' di cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi, e' uno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione; la Commissione, pertanto, sta verificando, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche all'estero, le modalita' con le quali detto impegno viene assolto.

Un'applicazione condivisa delle modifiche che vengono introdotte con la presente delibera ai quadri A, B, C e D della delibera n.

1/2002/AE/ALBO esige, in via preliminare, alcune osservazioni

il numero degli enti autorizzati e' significativamente lievitato divenendo, per alcuni Paesi, non equilibrato in rapporto al numero dei minori disponibili per l'adozione internazionale, specie se confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri Paesi di accoglienza ivi operanti; alcuni degli enti autorizzati non sono ancora riusciti ad ottenere l'accreditamento, come si puo' constatare consultando l'ultima edizione dell'Albo. Cio' genera disorientamento e confusione nelle coppie, le quali frequentemente vengono prese in carico dall'ente autorizzato e non accreditato, con la conseguenza che la durata del loro percorso adottivo si protrae o, addirittura, rischia di interrompersi; le istanze presentate per ottenere l'autorizzazione da parte di nuove associazioni non appaiono ridursi sensibilmente; esse pervengono, tra l'altro, fuori dai termini previsti nelle precedenti linee guida e non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999; molti degli Enti autorizzati chiedono l'estensione per Paesi gia' ampiamente coperti da enti. Cio' testimonia il mancato accoglimento dell'auspicio manifestato dalla Commissione ad ampliare la collaborazione fra enti. Appare percio' opportuno che le nuove istanze di autorizzazione si dirigano verso Paesi scoperti da enti; l'Autorita' straniera di riferimento chiede, a volte informalmente, a volte espressamente, di limitare il numero degli enti autorizzati, in quanto, dovendosi essa rapportare con molti Paesi, preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei Paesi di accoglienza; gli enti autorizzati per uno o due Paesi, di ridotte dimensioni e di nuova istituzione, segnalano di avere difficolta' a rientrare nei costi che sono stati individuati dalla Commissione d'intesa con gli enti; alcuni enti autorizzati hanno accompagnato l'ingresso in Italia di un numero limitato di bambini e hanno scarsamente curato, a differenza dell'impegno assunto in sede di autorizzazione, le attivita' umanitarie e i progetti di sussidiarieta' nel Paese straniero; alcuni tra i Paesi di origine dei bambini seguono sempre piu' la prassi, non condivisa dalla Commissione, ma di fatto esistente, di stabilire una quota di bambini destinati all'adozione internazionale e una quota-parte per ciascun Paese di accoglienza. Ne consegue che eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore di enti; il superamento della limitazione regionale dell'operativita' dell'ente da una parte e la copertura di ben 45 Paesi stranieri dall'altra, non impongono piu', in via urgente, deliberazioni riferite a modifiche dell'Albo, in quanto l'utente puo' trovare ampia risposta alle proprie esigenze nel quadro gia' esistente. Tale osservazione e' fondamento della successiva previsione riferita al termine di presentazione delle nuove istanze; i corsi di preparazione alle coppie non sono sempre tenuti con regolarita' e con gli approfondimenti necessari sul Paese verso cui la dichiarazione di disponibilita' e' diretta; i gruppi costi hanno prodotto, grazie al contributo di tutti gli enti, un lavoro condiviso al quale sara' data visibilita' mediante pubblicazione disposta dal Governo; l'avere individuato parametri utili per la definizione dei costi, per qualita' e quantita' dei servizi offerti, assicura credibilita' e fiducia nell'operativita' degli enti e nei loro rapporti con le istituzioni; l'eta' dei bambini autorizzati all'ingresso e' sempre piu' elevata; si rende percio' necessaria, unitamente ad una sempre maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei loro confronti durante il periodo di conoscenza del bambino; la competitivita' fra gli enti deve essere leale e di stimolo ad una corretta operativita', non deve assolutamente comportare la caduta dei principi deontologici di base, a rischio della mancata realizzazione del superiore interesse del minore adottato.

Quadro A - Competenze

Autorizzazione.

L'istanza di autorizzazione o di estensione a nuovi Paesi, ove non osservi le disposizioni di cui all'art. 39-ter della legge n. 476/98 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, o presentata incompleta, o fuori del termine di seguito indicato, sara' dichiarata immediatamente irricevibile senza ulteriore istruttoria.

All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza

  1. di un approfondito studio Paese affinche' possa evincersi il livello di conoscenza della realta' locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia ed al sistema giuridico e sociale di protezione, ed in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione; b) di un dettagliato progetto sull'attivita' di cooperazione che si propone di avviare nel Paese straniero, per il quale deve essere indicata la metodologia individuata per la sua realizzazione; c) dell'indicazione della sede operativa all'estero, la quale potra' anche essere messa a...

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