ACCORDO 27 luglio 2011 - Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilita'' dei rifiuti, ai sensi dell''articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU). (11A11718)

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 27 luglio 2011;

Premesso che:

l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», all'art. 1, comma 1116, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», all'art. 2, comma 24, ha riproposto l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», all'art. 14-bis, concernente il «Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti», ha demandato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di uno o piu' decreti per definire i tempi e le modalita' di attivazione, nonche' le date di operativita' del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalita' di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione ed interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;

il Sistema di tracciabilita' dei rifiuti sostituira' il «formulario dei rifiuti», il «registro di carico e scarico» e il «modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»;

la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilita' dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;

il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011) «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» disciplina l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, in sigla SISTRI, raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010);

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l'entrata in vigore del Sistema SISTRI:

al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano piu' di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;

al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della...

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