LEGGE 4 agosto 1955, n. 702 - Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico

Coming into Force03 Settembre 1955
Enactment Date04 Agosto 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/08/19/055U0702/CONSOLIDATED/20091214
Published date19 Agosto 1955
Official Gazette PublicationGU n.190 del 19-08-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, e' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.

Art 2.

L'onere di cui sopra sara' fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.

Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

E' abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO

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