LEGGE 19 giugno 1950, n. 398 - Aumento di lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, dei fondi assegnati al Commissariato per il turismo

Coming into Force19 Luglio 1950
End of Effective Date02 Settembre 1955
Published date04 Luglio 1950
Enactment Date19 Giugno 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/04/050U0398/CONSOLIDATED/19550819
Official Gazette PublicationGU n.150 del 04-07-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per sopperire a esigenze dell'E.N.I.T. e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702

Art 2.

E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 4.000.000, da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702

Art 3.

Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, all'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

All'onere derivante dal precedente art. 2 si fara' fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702

Art 4.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addi' 19 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702

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