Per sopperire a esigenze dell'E.N.I.T. e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000.
LEGGE 19 giugno 1950, n. 398 - Aumento di lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, dei fondi assegnati al Commissariato per il turismo
Coming into Force | 19 Luglio 1950 |
End of Effective Date | 02 Settembre 1955 |
Published date | 04 Luglio 1950 |
Enactment Date | 19 Giugno 1950 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1950/07/04/050U0398/CONSOLIDATED/19550819 |
Official Gazette Publication | GU n.150 del 04-07-1950 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702
E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 4.000.000, da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702
Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, all'onere derivante dall'art. 1 della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
All'onere derivante dal precedente art. 2 si fara' fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 19 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1955, N. 702
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