La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1966, in lire 1.000.
Con decorrenza dalla data di cui al comma precedente la legge 24 luglio 1959, n. 701, e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 19)56 SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - RESTIVO Visto, il...