La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1960, in lire 500.
Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA