Art
1.
Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.
Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art
1.
Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.
Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468. 1
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Art
2.
La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. 1