LEGGE 5 luglio 1965, n. 814 - Aumento del contributo e dell'indennita' supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force04 Agosto 1965
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/20/065U0814/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date05 Luglio 1965
Published date20 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.180 del 20-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della, Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965 l'indennita' supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennita' o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennita' e il premio saranno liquidati in base all'aliquota, del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1 luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con l'aumento di cui al precedente comma.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, e' corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

In relazione alle disponibilita' finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto...

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