VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
A datare dal 1° luglio 1939-XVII, e' istituita presso il Ministero dell'aeronautica una «Cassa sottufficiali della Regia aeronautica» alla quale e' affidato il compito di corrispondere una indennita' supplementare ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.
Alla Cassa sottufficiali e' conferita personalita' giuridica. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'aeronautica.
Agli effetti tributari si applicano alla Cassa sottufficiali, le disposizioni vigenti per la Cassa ufficiali istituita con la legge n. 35 del 4 gennaio 1937-XV.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
La Cassa sottufficiali e' amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per l'aeronautica e di uno nominato dal Ministro per le finanze.
Il controllo sulle operazioni e sui bilanci della Cassa sottufficiali e' affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per l'aeronautica e uno dal Ministro per le finanze.
I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il servizio di cassa e' affidato alla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Ufficio cassa) del Ministero dell'aeronautica.
Tutte le prestazioni per la Cassa sottufficiali sono gratuite.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
3.
Alla Cassa sottufficiali sono inscritti di ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) della Regia aeronautica. E' fatta eccezione per coloro che entro il 30 giugno 1940-XVIII, raggiungano i limiti di eta' per la cessazione dal servizio.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
4.
I sottufficiali della Regia aeronautica inscritti alla Cassa sottufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'1 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga lorda di diritto riferita ad anno.
Ai sottufficiali con stipendio o paga ridotti la ritenuta e' operata sullo stipendio o paga lordi ridotti cui hanno diritto.
L'importo delle ritenute e' corrisposto alla Cassa sottufficiali con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo alla «Cassa ufficiali».
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
5.
I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attivita' della Cassa sottufficiali, sono per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dell'indennita' supplementare, impiegati subito in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal...