DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 40 - Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE, in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Coming into Force21 Marzo 1997
End of Effective Date25 Maggio 2016
Enactment Date24 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/06/097G0071/CONSOLIDATED/20160525
Published date06 Marzo 1997
Official Gazette PublicationGU n.54 del 06-03-1997 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera e), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 90/384/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante il testo unico delle leggi metriche;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'espressione "marchio CE" figurante nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituita dall'espressione "marcatura CE".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83

Art 2.
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti del presente decreto si intende:

  1. per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve

    per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di

    gravita' che agisce su di esso. Uno strumento per pesare,

    inoltre, puo' servire per determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

  2. per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno

    strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

  3. per "organismo notificato" un organismo designato da uno

    degli Stati membri per espletare le procedure di cui

    all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e

    agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali

    esso e' stato designato. L'elenco degli organismi notificati,

    recante il loro numero di identificazione e i compiti per i

    quali sono stati notificati, e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83

Art 3.
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:

"2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che

soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le

procedure di valutazione della conformita' contemplate

dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE

dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a

dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette

utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali.".

Art 3.

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Art 4.
  1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

    "2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio

    e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di

    cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel

    comma 1. La domanda intesa ad ottenere la designazione e'

    presentata al Ministero dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato che provvede all'istruttoria della domanda ed

    alla verifica dei requisii minimi fissati nell'allegato V. La

    designazione puo' essere revocata in ogni momento, qualora

    l'organismo notificato non soddisfi piu' i requisiti di cui

    all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente decreto.

  2. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni rel-

    ative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto

    e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura

    stessa e' apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.

  3. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano

    al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare

    durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto

    la conformita' alle disposizioni applicate dal fabbricante. In

    tal caso i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie

    pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee

    devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei

    fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti.".

Art 4.

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Art 5.
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:

"3. E vietato apporre sugli strumenti marcature che possono

indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo

grafico della marcatura CE. Sugli strumenti puo' essere apposto

ogni alto marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".

Art 5.

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Art 6.
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. 1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei

    controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza,

    riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE di

    cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente

    muniti della predetta marcatura non soddisfano i requisiti del

    presente decreto benche' siano correttamente installati ed

    utilizzati conformemente alla loro destinazione, informano

    tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e

    dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del

    commercio e dell'artigianato da' al fabbricante o al suo

    rappresentate un termine perentorio per conformare gli strumenti

    alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.

  3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli

    uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere

    conforme del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei

    predetti strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita

    l'immissione sul mercato, informandone immediatamente la

    Commissione europea. Il ritiro dal mercato e' a cura e spese dell'interessato.

  4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonche'

    la possibilita' di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.".

Art 6.

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Art 7.
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 9. 1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al

    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -

    Direzione generale del commercio interno e dei consumi

    industriali - gli elenchi delle attestazioni di conformita'

    rilasciati nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.

  2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di...

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