Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera e), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 90/384/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, recante il testo unico delle leggi metriche;
Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'espressione "marchio CE" figurante nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituita dall'espressione "marcatura CE".
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83
Art
2.
Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti del presente decreto si intende:
-
per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve
per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di
gravita' che agisce su di esso. Uno strumento per pesare,
inoltre, puo' servire per determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche, correlati con la massa;
-
per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno
strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;
-
per "organismo notificato" un organismo designato da uno
degli Stati membri per espletare le procedure di cui
all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e
agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali
esso e' stato designato. L'elenco degli organismi notificati,
recante il loro numero di identificazione e i compiti per i
quali sono stati notificati, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.".
Art
2.
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Art
3.
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:
"2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che
soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le
procedure di valutazione della conformita' contemplate
dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE
dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a
dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette
utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali.".
Art
3.
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Art
4.
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Art
5.
Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente:
"3. E vietato apporre sugli strumenti marcature che possono
indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo
grafico della marcatura CE. Sugli strumenti puo' essere apposto
ogni alto marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".
Art
5.
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Art
6.
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