DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517 - Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Coming into Force01 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/31/092G0566/CONSOLIDATED/20160525
Published date31 Dicembre 1992
Enactment Date29 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 138
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento automatico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto si applica agli-strumenti per pesare a funzionamento non automatico, di seguito denominati "strumenti".

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza ai omette la pubblicazione delle

note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,

comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla

emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Art 1.

(Campo di applicazione).

((1. Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

  1. Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

  1. la determinazione della massa per le transazioni commerciali;

  2. la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo;

  3. la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

  4. la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

  5. la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

  6. la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;

  7. tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).))

Art 2.
  1. Agli effetti del presente decreto si intende:

    per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, puo' servire per determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

    per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

    per "organismo notificato" un organismo che figura in un elenco stabilito in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 20 giugno 1990, n. 90/384, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee.

  2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:

    1. 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;

  3. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennita' o compenso di tipo analogo;

  4. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

  5. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

  6. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

  7. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

    1. tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

Art 2.

(( 1. Agli effetti del presente decreto si intende:

  1. per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, puo' servire per determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

  2. per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

  3. per "organismo notificato" un organismo designato da uno degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali esso e' stato designato. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.))

    1. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:

  4. 1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;

    1. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennita' o compenso di tipo analogo;

    2. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

    3. determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

    4. determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

    5. determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

  5. tutte le applicazioni diverse da quelle elencate alla lettera a).

Art 2.

(Definizioni).

((1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "strumento per pesare": uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' che agisce su di esso; uno strumento per pesare puo' inoltre servire per determinare altre grandezze, quantita', parametri o caratteristiche connesse con la massa;

  2. "strumento per pesare a funzionamento non automatico" o "strumento": uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

  3. "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  4. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento sul mercato dell'Unione europea, di seguito Unione;

  5. "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  6. "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  7. "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti da un Paese terzo;

  8. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento;

  9. "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

  10. "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che lo strumento deve soddisfare;

  11. "norma armonizzata": una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  12. "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

  13. "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;

  14. "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi agli strumenti;

  15. "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

  16. "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno strumento gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

  17. "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno strumento presente nella catena di fornitura;

  18. "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

  19. "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il...

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