DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 107 - Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar

Coming into Force11 Aprile 1995
Enactment Date07 Aprile 1995
Published date10 Aprile 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/10/095G0141/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.84 del 10-04-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;

Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. nella citta' di Mostar;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

  2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'attivita' economica svolta e non superiore al valore medesimo.

  3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art 2.
  1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformita' alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonche' per il trasporto delle...

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